Cartelle esattoriali, una cattiva notizia: i giudici hanno cambiato idea

Secondo la Cassazione possono ritenersi legittime anche le cartelle esattoriali che non riportano il calcolo degli interessi. Le motivazioni della sentenza.

Cartelle esattoriali, una cattiva notizia: i giudici hanno cambiato idea

I giudici della Corte di Cassazione hanno modificato il loro orientamento riguardo alcuni aspetti di legittimità delle cartelle esattoriali. Una recente sentenza degli Ermellini, infatti, ha stabilito la legittimità delle cartelle di pagamento che non riportano il calcolo degli interessi.

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Una decisione in contrasto con precedenti pronunce di legittimità secondo cui la mancata allegazione dei criteri di calcolo degli interessi, al pari di una indicazione sommaria e non analitica, avrebbe costituito una violazione grave al diritto di difesa del contribuente, il quale deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi (cfr. fra tutte Cass. 2662/2018). E dunque il debito notificato dall’Agenzia delle Entrate sarebbe stato annullabile.

La sentenza della Cassazione

Cartelle esattoriali, una cattiva notizia: i giudici hanno cambiato idea

Invece, secondo la sentenza della Corte di Cassazione (n. 32488 dell’8 novembre 2021), se la mancata indicazione del calcolo si limita agli interessi di mora, che sono stabiliti per legge in maniera incontrovertibile, la cartella resta legittima. La ratio, secondo i giudici, è che non ci sono margini interpretativi che possono mettere in difficoltà il debitore chiamato a pagare. In pratica, la cartella è legittima anche se riporta solo l’esatta quantificazione degli importi dovuti a titolo di costi accessori.

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Il contenuto delle cartelle esattoriali

Di norma, nella cartella di pagamento devono essere riportati l’imposta, le sanzioni e gli interessi. Se manca qualcuno di questi tre elementi, senza ad esempio l’indicazione di quale sia la data a partire dalla quale è stato eseguito il conteggio e quali tassi siano stati applicati, la cartella di pagamento è nulla.

Tuttavia, se a mancare è soltanto il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria, è sufficiente indicare il riferimento temporale dell’iscrizione a ruolo, al tipo di imposta, alla decorrenza e all’entità degli accessori. Questi elementi consentono di verificare la regolarità del calcolo applicando una semplice operazione matematica, hanno stabilito i giudici di Cassazione nelle motivazioni della sentenza.

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