Il Governo ha deciso: nessuna sospensione del mutuo se sei assicurato

Novità in arrivo per coloro che hanno sottoscritto un mutuo destinato all’acquisto della casa.

Con la legge di Bilancio è stato prorogato il fondo Gasparrini fino al 31 dicembre 2022. Il provvedimento, che permette di chiedere la sospensione delle rate del mutuo destinato all’acquisto di una casa anche per l’anno in corso, è stato prolungato ma anche esteso. Infatti, l’agevolazione, viene estesa altre categorie di persone. Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è stato istituito dal Mef, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la legge n. 244 del 24/12/2007 che all’articolo 2, commi 475 e ss., ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione e, in occasione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata. Possono beneficiare della sospensione i mutui di importo fino a 400 mila euro. I casi attualmente previsti per l’accesso al Fondo sono la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito; e la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Per questi casi specifici, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni; 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni; 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni.

Gli altri casi

Gli altri casi sono la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; la cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.); la morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%; il calo del fatturato per le categorie dei lavoratori autonomi/liberi professionisti; alcuni eventi previsti e riferibili ad almeno il 10% dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). È possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo ma sesclusi coloro che hanno ritardi nei pagamenti delle rate superiori ai novanta giorni, le persone che già usufruiscono di altre agevolazioni pubbliche e chi ha un mutuo coperto da polizza assicurativa che copre rischi i quali danno diritto all’interessato di richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

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