Modello 730 chi è esentato dal presentarlo nel 2022

Modello 730 2022: chi è esonerato alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Modello 730 chi non è obbligato a farlo? Il modello 730 è la dichiarazioni dei redditi del lavoratore dipendente e dei pensionati. Tale dichiarazione va presentata entro il 30 settembre. Non è sempre obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730: la normativa dell’Agenzia delle Entrate, infatti, prevede in alcuni casi specifici l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

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Chi deve presentare modello 730?

I contribuenti obbligati a presentare il 730 2022 sono coloro che hanno percepito nell’anno imposta 2021:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
  • redditi dei terreni e dei fabbricati
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva
  • redditi diversi
(Ansa/Franco Silvi/Pisa)

Chi è esonerato modello 730?

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco dei contribuenti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione. 

L’esonero 730 coinvolge innanzitutto i contribuenti che versano interamente le imposte attraverso i cosiddetti “sostituti d’imposta”, cioè i datori di lavoro autorizzati e gli enti previdenziali, come per esempio l’INPS, che prendono in carico la dichiarazione dei redditi e le relative imposte per alcune categorie di contribuenti.

L’esonero dalla presentazione del modello 730 vale anche per i contribuenti esentati all’origine dal pagamento di imposte sul reddito, come ad esempio i contribuenti che ricevono pensioni erogate dall’INAIL per invalidità permanenti.

Esonero modello 730: le categorie

In generale non deve presentare dichiarazione, il contribuente che non ha obbligo tenute scritture contabili e ha redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore a 10,33 euro.  

Oltre all’imposta non superiore a 10,33 euro, sono esonerati dalla presentazione modello 730:

  • i contribuenti che abbiano redditi dovuti esclusivamente all’abitazione principale, o ad altri immobili non locati, come, per esempio, case sfitte non soggette all’IMU;
  •  Chi ha redditi da lavoro dipendente o pensione corrisposti da un solo sostituto d’imposta o anche da più sostituti, a condizione che siano certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
  • Coloro che con redditi soggetti a imposta sostitutiva, per esempio quelli derivati dagli interessi sui Bot, ma non quelli derivati dalla cosiddetta “cedolare secca” o quelli soggetti a ritenuta alla fonte.
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