Bonus 110, ecco il nuovo calendario delle scadenze

Con la nuova circolare estiva cambia il calendario di scadenze del Superbonus 110%. Tuttavia le condizioni del bonus edilizio più importante al momento attivo non sono delle migliori.

Con la circolare del 23 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una moltitudine di domande riguardanti il Superbonus 110%. All’interno ci sono le nuove linee guida sul funzionamento del bonus, così come il nuovo calendario di scadenze alla luce delle molte variazioni alle regole fatte ultimamente.

Il Superbonus 110% spetta per spese sostenute fino al 30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su singole unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Per tali soggetti, tuttavia, la scadenza si allunga alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati almeno il 30% dei lavori complessivi all’interno dell’intervento per cui è stato richiesto il bonus.

La scadenza è alle spese del 30 giugno 2022 per i lavori effettuati da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte all’apposito registro. Per loro, ricordiamo, il Superbonus 110% è limitato limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parte di immobili adibiti a spogliatoio. La potenziata agevolazione fiscale è in scadenza con le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, laddove si tratti di lavori fatti su parti comuni dell’edificio. Quindi sul condominio. In questo caso, però, possiamo parlare di bonus 110 con successivo decalage. Andando nel pratico la sgravio sarà del:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • 70% per le spese sostenute tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024;
  • 65% per le spese sostenute tra il 1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

Stessa sorte anche per il Superbonus laddove si tratti di lavori eseguiti da persone fisiche su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate. Deve trattarsi di immobili posseduti da uno stesso proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Il bonus 110 spetta fino alle spese sostenute entro il 31 giugno 2023, oppure fino al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati completati il 60% dei lavori complessivi. Questo vale per:

  • LACP comunque denominati;
  • Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituti nella forma di società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
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