Durata e indennizzi, da 13 agosto cambiano i congedi parentali

Attese numerose novità durante il mese corrente: dal 13 agosto cambiano i congedi parentali. Ecco che cosa devi sapere

Ci sono parecchie novità per quanto riguarda il mese corrente. A partire dal 13 agosto, infatti, sono previsti cambiamenti per quanto riguarda i congedi parentali. Si tratta di un argomento delicato che, dopo l’intervento dell’Unione Europea, riceverà modifiche importanti per quanto riguarda la sua durata e gli indennizzi previsti per legge.

Ansa/Mourad Balti Touati

Già in passato, infatti, l’Unione Europea era intervenuta con una direttiva, introducendo numerose novità per quanto riguarda i congedi parentali. Tuttavia, le modifiche riguardo questo importantissimo e delicato tema sono state inserite in Gazzetta Ufficiale solo ora. Ecco, dunque, quali sono le maggiori novità riguardo congedi parentali che scatteranno dal 13 agosto.

Ecco cosa cambia da 13 agosto con i congedi parentali

Sono previsti interessanti cambiamenti per quanto riguarda i congedi parentali. Già dal mese di agosto, nello specifico a partire dal giorno 13, ci saranno modifiche interessanti riguardo il congedo. Ecco, quindi, quali saranno le maggiori novità.

Sono previsti cambiamenti soprattutto per quanto riguarda il congedo di paternità. Questo, infatti, diventerà obbligatorio e strutturale per tutti coloro che sono padri. Tra questi, verranno inclusi anche i lavoratori che svolgono mansioni nel pubblico impiego (nella precedente normativa questi erano esclusi).

La validità del congedo ammonterà a 10 giorni, il quale potrà essere sfruttato tra i 2 mesi precedenti alla nascita del figlio, fino a 5 mesi successivi. Non sono previste incompatibilità con il congedo alternativo, il quale può essere utilizzato in caso di grave malattia, morte o abbandono del bambino da parte della madre.

Per quanto riguarda, invece, il congedo parentale facoltativo, retribuito al 30%, sono previste importanti cambiamenti. A partire dal 13 agosto, infatti, verrà esteso il periodo entro il quale il congedo potrà essere richiesto: fino a 9 mesi e fino ai 12 anni del figlio interessato. Dei 9 mesi di congedo, 3 saranno assegnati alla madre, mentre gli altri 3 al padre. I restanti 3 mesi saranno fruibili e trasferibili ad ogni genitore.

Inoltre, il legislatore ha aumentato a 11 mesi, dai 10 precedenti, la durata del congedo previsto per i genitori soli. La maternità verrà pagata all’80% rispetto al salario minimo giornaliero e i congedi potranno essere usufruiti anche dai neogenitori affidatari e adottivi.

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