Rottamazione della cartelle esattoriali, perchè rischiamo di dorvergli dire addio

18 miliardi incassati a fronte dei 54 miliardi su cui lo Stato aveva fatto affidamento. La rottamazioni delle cartelle fiscali negli ultimi 6 anni non hanno portato gli introiti sperati al Fisco. Un vero e proprio flop. Le entrate sono infatti inferiori ad 1/3 rispetto a quelle stimate.

Cosa è una rottamazione cartella esattoriale?

La rottamazione delle cartelle esattoriali consente l’estinzione dei debiti con l’erario evitando il pagamento di sanzioni sulle somme dovute, oltre al pagamento degli interessi di mora. La rottamazione delle cartelle esattoriali è stata prevista per la prima volta dal decreto legge n. 193/2016, il quale aveva introdotto la possibilità per i contribuenti di beneficiare di una definizione agevolata per carichi compresi tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

Dopo tale decreto, considerato la “prima Rottamazione”, è intervenuto il decreto legge n. 148/2017 con la “Rottamazione-bis”, che ha permesso anche a chi non era riuscito ad accedere alla precedente rottamazione o non era riuscito a pagare le rate di poterlo fare. Completa il quadro la “Rottamazione-ter”, introdotta dal decreto legge n. 119/2018, ovvero la Definizione agevolata 2018 per coloro che hanno debiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Rottamazione cartelle 2022: le novità

Il Decreto Aiuti ha modificato alcune cose per quanto riguarda la rottamazione delle cartelle esattoriali.

L’articolo 15-bis del Decreto Aiuti modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, prevede la modifica del DPR 29 settembre 1973, n. 602 recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito“, andandone a modificare l’articolo 19 che riguarda appunto la dilazione del pagamento delle cartelle esattoriali.

L’articolo originale prevede che nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la
temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Con la modifica del Decreto Aiuti l’importo viene aumentato a 120.000 euro senza necessità di provare l’obiettiva difficoltà.

 

Un’altra modifica riguarda il comma 3 dell’articolo 19, che viene così riscritto:

In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

  1. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  2. l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  3. il carico non può essere nuovamente rateizzato.

La norma attuale prevede che possa essere richiesta una nuova rateazione dopo la decadenza se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. Questa possibilità viene eliminata. Si può chiedere nuovo rateizzo solo per le richieste effettuate dopo l’entrata in vigore della nuova legge.

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