Congedi INPS, dal 13 agosto cambia tutto

Novità dal 13 Agosto per i congedi di maternità e paternità: cambiano le regole per tutti i neogenitori che hanno diritto ad un periodo di pausa dal lavoro.

Dal 13 Agosto entreranno in vigore delle modifiche approvate dal decreto legislativo 105 del 30 Giugno 2022: per tutti i nuovi padri verrà introdotto il congedo di paternità obbligatorio. Questo equivale al congedo da 10 giorni lavorativi fruibili anche in giornate non continuative.

Nel caso di nascita di gemelli, il congedo è raddoppiato a 20 giorni. Ne potranno avere diritto anche tutti i neo papà adottivi o affidatari. Per ogni giorno di ‘vacanza’ verranno retribuiti in toto.

Il congedo di paternità obbligatorio può essere richiesto già nei due mesi precedenti alla data approssimativa del parto ed entro i 5 mesi dalla nascita. Alle madri invece il congedo retribuito è riconosciuto anche nei periodi precedenti ai 2 mesi prima del parto.

Si può richiedere l’uscita anticipata in caso di “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl”.

Congedo parentale: quanto possono rimanere a casa i neo genitori?

Le modalità del congedo cambiano però in base al lavoro. Per esempio alle lavoratrici e lavoratori dipendenti spetta un’indennità del 30% del salario per tre mesi ed entro i 12 anni di vita del figlio; una cifra a titolare, che non può essere trasferita all’altro genitore.

In alternativa entrambi i genitori possono avere diritto ad un periodo di congedo ‘cumulativo’ indennizzabile entro i 9 mesi complessivi. Queste regole valgono sempre anche in caso di adozione o affidamento. In alcuni casi è possibile aumentare il periodo di congedo.

Sia per il padre che per la madre è possibile fruire di massimo 6 mesi a testa di congedo entro i 12 anni di vita del figlio, fino ad un massimo complessivo di 10 mesi.

Ai genitori single sono invece riconosciuti 11 mesi di congedo sia continuativo che spezzato; 9 degli 11 mesi sono indennizzabili al 30%, gli altri mesi possono essere riconosciuti al 30% solo se il reddito del genitore è inferiore a 2,5 volte l’importo della pensione minima.

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