Cigs e contratto di solidarietà, tutto quello che c’è da sapere

Tutto quello che c’è da sapere sulla Cigs, Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e il contratto di solidarietà.

Il Decreto Legge Crescita, dell’aprile 2019, ha rinnovato il “contratto di solidarietà espansiva” , previsto dal Jobs Act del 2015 introducendo nel nostro ordinamento, come novità e in via sperimentale per il 2019-2020, il “contratto di espansione”. La misura è diretta alle aziende che abbiano un organico superiore alle 1000 unità e che rientrano nell’ambito di applicazione della CIGS, la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. In particolare, la misura mira a supportare i processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle aziende che necessitano di un cambio delle modalità produttive, in ottica di miglioramento ed efficientamento. Ma andiamo con ordine e partiamo proprio dalla CIGS.

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La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria è un’indennità erogata dall’INPS per integrare la retribuzione di lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di crisi e riorganizzazione o contratti di solidarietà difensivi. Per utilizzare il sussidio è necessario che il lavoratore abbia maturato un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni presso di un’azienda destinataria della normativa CIGS.

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Per utilizzare la CIGS, le aziende devono avviare una procedura di consultazione sindacale in sede governativa, finalizzata a stipulare un contratto di espansione con i sindacati  più rappresentativi sul piano nazionale o con le loro rappresentanze aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria. L’obiettivo è aumentare l’organico e avviare un percorso di riqualificazione del personale.

Chi può richiederlo 

Al nuovo contratto di espansione possono ricorrere le aziende che, anche se articolate in diverse unità produttive sul territorio nazionale, abbiano avuto complessivamente in organico almeno 1000 lavoratori mediamente nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di Cigs. Sono esclusi dal beneficio i dirigenti; i lavoratori a domicilio; gli apprendisti con contratto a termine differente da quello di tipo professionalizzante. I lavoratori che richiedono il beneficio devono possedere un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di Cigs.

Il contratto di solidarietà 

Per i contratti di solidarietà accompagnati da Cassa integrazione guadagni straordinaria, l’esonero contributivo trova una più ampia applicazione. Lo sgravio era inizialmente concesso alle aziende i cui periodi di CIGS risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019; ma può essere fruito anche da quelle per cui siano terminati entro il 30 settembre 2020, come chiarito da una circolare Inps del 26 aprile 2021.

Sono quindi ammesse alla fruizione dell’esonero le imprese, i cui periodi di solidarietà si sono conclusi anche un anno dopo, ossia entro il 30 settembre 2020. La procedura deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro che deve trasmettere alle strutture INPS competenti la documentazione necessaria e presentare il decreto direttoriale di ammissione allo sgravio.

Le tipologie

Il contratto di solidarietà ha la funzione di ridurre l’orario di lavoro dei dipendenti con lo scopo di evitare riduzione di personale o al contrario incrementare l’organico. Nel primo caso, si parla di contratti di solidarietà “difensivi”; nel secondo, di “espansivi”.

I contratti di solidarietà difensivi sono accordi aziendali stipulati con lo scopo di ridurre l’orario di lavoro per evitare esuberi di personale. La contrazione complessiva non potrà eccedere il 70% dell’orario di lavoro. Inoltre, la riduzione media oraria di tutti i destinatari del CDS non potrà superare il 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile.
La Cassa integrazione a copertura dei periodi in solidarietà non potrà eccedere i 24 mesi nell’arco di un quinquennio.

Il contratto di solidarietà espansivo è stato sostituito, a partire dal 30 giugno 2019, dal “contratto di espansione” riservato ad aziende con oltre 1.000 dipendenti, interessate da processi di re-industrializzazione e riorganizzazione che necessitano di una modifica delle procedure aziendali in un’ottica di progresso e sviluppo tecnologico. Le ore perse a seguito dell’intervento del CDS sono a carico dell’INPS, attraverso l’istituto della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). La CIGS infatti ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore non prestate comprese fra zero ore e l’orario previsto dal CCNL applicato per i tempi pieni. L’impresa può stipulare contratti di solidarietà per una durata massima di 2 anni, prorogabili di altri 2 anni.

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