Sostegni, il bonus 1600 euro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza?

Il Bonus una tantum da 1600 euro spetta anche a chi percepisce il Reddito di cittadinanza? Sembra proprio di sì.

Se vi state chiedendo se è possibile percepire il Bonus da 1600 euro per chi percepisce già il reddito di cittadinanza la risposta è sì. Secondo quanto riferisce SkyTg24, anche chi prende il sussidio dovrebbe poter usufruire, seppur a cifre ridotte, del bonus da 1.600 euro destinato ad alcune categorie di lavoratori. Pur in assenza di una comunicazione ufficiale da parte dell’Inps, si ipotizza che varrà la direttiva già valida per il bonus da 2400 euro di marzo.

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Infatti, a favore di chi percepisce il Reddito, esiste già la disposizione Inps relativo alle mensilità precedenti : il bonus non risultava incompatibile con il reddito di cittadinanza. L’Inps, in riferimento alla domanda per il bonus 2.400 euro del Dl Sostegni,  nell’area riservata della piattaforma online per l’inoltro della richiesta, aveva già fatto sapere che l’indennità può essere erogata “come importo integrativo del reddito di cittadinanza fino all’ammontare dovuto per la stessa indennità”.

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In caso di conferma, l’indennità sarà corrisposta direttamente per mezzo del reddito di cittadinanza al quale verrà aggiunto un importo fino all’ammontare della stessa indennità.
Inoltre, come ha già ricordato l’Inps relativamente al bonus precedente: “Se l’importo mensile del reddito di cittadinanza spettante è superiore a tale indennità, il richiedente non riceverà l’integrazione dell’indennità”.

Chi può beneficiarne 

Il bonus risulta invece incompatibili con i titolari di pensione, di indennità Naspi , lavoratori con contratto di lavoro dipendente. Il bonus si rivolge ad alcune delle categorie più danneggiate dalla pandemia. Trattasi dei lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione del settore termale e dello spettacolo, gli autonomi senza partiva Iva e gli intermittenti. Sono queste le categorie che hanno già beneficiato del bonus da 2400 euro una tantum previsto dal primo Decreto Sostegni dello scorso 22 marzo. A questi soggetti, sarà erogato l’incentivo automaticamente dall’Inps, senza necessità di fare domanda. Il bonus va anche ai lavoratori, facenti parte delle suddette categorie, che non hanno ricevuto l’ultima indennità Covid ma che posseggono i requisiti necessari per ottenere l’incentivo.

Ricapitolando, potranno accedere alle due mensilità di giugno e luglio 2021 del bonus una tantum da 1.600 euro:
• lavoratori stagionali e con contratto in somministrazione, relativi al settore turistico o degli stabilimenti termali;
• lavoratori con un contratto a tempo determinato, relativi al settore turistico o degli stabilimenti termali;
• lavoratori stagionali e con contratto in somministrazione relativi a settori diversi rispetto al turistico o agli stabilimenti termali;
• lavoratori intermittenti.

Un ulteriore condizione che potrebbe essere aggiunta è quella della cessazione o riduzione dell’attività lavorativa, per cause non legate alla volontà del richiedente, durante il periodo che è compreso tra il giorno primo gennaio 2019 ed il giorno in cui è entrato in vigore il Decreto Sostegni bis, ovvero il 26 maggio 2021. L’INPS non ha ancora pubblicato la circolare con le istruzioni e le tempistiche per fare richiesta del bonus 1600 euro ma, verosimilmente, la procedura dovrebbe essere uguale a quella prevista per l’indennità da 2400 euro: presentazione della domanda tramite CAF, enti di patronato o il portale dell’Istituto. Si attendono chiarimenti da parte dell’Istituto.

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