Anno bianco contributivo per Partite Iva e autonomi: cosa non dovrai pagare

Via libera all’anno bianco contributivo per Partite Iva ed autonomi. Ecco cosa cambia e cosa non dovrà più essere versato.

Via libera dalla Commissione UE all’anno bianco contributivo, dopo che ha stanziato le risorse, pari a 2,5 miliardi di euro, approvando la compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato. Il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. La misura riconosce l’esonero dei contributi ai lavoratori autonomi e ai professionisti, anche iscritti a Casse di previdenza di categoria, nel caso in cui si abbia avuto nel 2020 una riduzione di fatturato o corrispettivi pari ad almeno il 33 per cento rispetto all’anno precedente, nel limite massimo di 50.000 euro di reddito per il 2019. I requisiti non valgono per i titolari di partita IVA non attivi nel 2019, che hanno avviato l’attività nel corso del 2020.

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L’esonero contributivo per il 2021 è riconosciuto a:

  • lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – gestioni autonome speciali degli artigiani e dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – e lavoratori iscritti alla Gestione separata, compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato;
  • professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
    medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, già collocati in quiescenza, titolari di incarichi di lavoro autonomo o collaborazione per l’emergenza Covid-19.

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I requisiti

I requisiti da rispettare sono:

  • calo di fatturato o corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto al 2019;
  • reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.

L’accesso all’esonero contributivo è subordinato al possesso della regolarità contributiva. L’accredito della contribuzione oggetto di esonero sulla posizione assicurativa del soggetto è subordinato all’integrale pagamento della quota di contributi obbligatori non oggetto di esonero.

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