Autovelox nel senso opposto a quello di marcia: non hai nulla da temere, o quasi

Se viene rilevata una velocità superiore al consentito glia autovelox fanno scattare immediatamente la multa per eccesso di velocità. Ma ci sono delle eccezioni

Gli autovelox sono strumenti necessari e fondamentali per la sicurezza stradale che aiutano a monitorare la velocità dei veicoli sulle strade, sia in modalità automatica che sotto supervisione delle forze dell’ordine. Se viene rilevata una velocità superiore al consentito glia autovelox fanno scattare immediatamente la multa per eccesso di velocità. Esiste un margine di tolleranza sulla velocità calcolata dagli autovelox che dovrebbero, in teoria, essere tarati sui limiti massimi di velocità sulle strade italiane: 50 Km/h sulle strade di città, 90 Km/h sulle strade extraurbane secondarie, 110 Km/h sulle strade extraurbane principali e 130 Km/h sulle autostrade, come previsto dal Codice della Strada.

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Attenzione però perché, se l’autovelox non è adeguatamente segnalato, la multa è nulla. Nel caso in cui la strada sia a due sensi di marcia oppure a due corsie, il dispositivo riesce a individuare tutti i mezzi che passano, ma le multe sono valide solo a determinate condizioni. Se il dispositivo è posto su una carreggiata con una corsia a senso unico di marcia, chi procede è in contravvenzione. Ma, su una strada extraurbana a doppio senso, il conducente non può accorgersi in tempo della presenza dell’autovelox sul lato e nella direzione opposta al senso di viaggio, né della pattuglia. Dunque, se l’autovelox è soltanto in uno dei due sensi di marcia, gli agenti possono elevare la contravvenzione solo a chi procede in quella direzione. Se i cartelli vengono posizionati in entrambi i sensi di marcia, la multa è valida.

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Cosa dice la Cassazione

Secondo la Cassazione, l’autovelox deve essere posizionato su entrambi i lati della carreggiata. La Cassazione ha infatti dato ragione ad un automobilista che si era opposto a una sanzione comminata per aver superato di 15 Km/h la velocità massima consentita: 85Km/ invece di 70 Km/h). La misurazione era stata effettuata con lo “Scout speed” installato in un veicolo dei vigili urbani: la multa era già stata ritenuta illegittima anche dal giudice di pace e dal tribunale. I Giudici hanno stabilito che in attuazione del generale obbligo di preventiva e ben visibile segnalazione, “contempla la possibilità di installare sulla autovetture dotate del dispositivo Scout speed messaggi luminosi contenenti l’iscrizione “controllo velocità” o “rilevamento della velocità, visibili sia frontalmente che da tergo”.

Le “molteplici possibilità di impiego e segnalazione – conclude la Cassazione – sono correlate alle caratteristiche della postazione, fissa o mobile, sicché non può dedursi alcuna interferenza negativa che possa giustificare, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della strumentazione impiegata nella postazione di controllo mobile, l’esonero dall’obbligo della preventiva segnalazione”.

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