Segreteria telefonica, Chiama Ora e altri servizi non richiesti. E’ il momento di difenderti

Costi per servizi mai richiesti che pesano nella bolletta del cellulare? Ebbene sì, capita sempre più spesso. Ma c’è un modo per difendersi

Oltre ad aver creato non poco scompiglio nei taxisti, il Ddl concorrenza ha agito anche nei confronti di segreteria telefonica, “chiama ora”, “ti ho cercato” ed altri servizi del genere che spesso vengono attivati senza consenso e comportano dei costi anche per il recesso. Una norma del Ddl dice basta a servizi che pesano sui costi del cellulare causando un sovrapprezzo, che talvolta vengono attivati totalmente senza il consenso da parte dell’interessato. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto, il Ddl concorrenza affronta diversi temi quali le assicurazioni, le banche, farmacie, alberghi, il mercato dell’energia e della telefonia.

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All’articolo 41, si stabilisce che “le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o dell’adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche”. 

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Le novità

Altra novità importante riguarda il “vincolo contrattuale”: la durata contrattuale, nel caso sia prevista la cessione di beni e servizi, non potrà essere superiore ai 24 mesi. Prevista la possibilità di un recesso anticipato, nel quale caso “eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta”. Qualora, infine, siano previsti addebiti per servizi offerti da terzi, è assolutamente necessario il consenso espresso. La norma prevede che è di fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l’utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all’attivazione di tale tipologia di servizi.

Nell’articolo 21, si parla di “Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso”. In pratica significa che d’ora in poi per attivare i servizi a sovrapprezzo, quelli che a volte non sono dichiarati in modo esplicito oppure scattano con un semplice gesto sul display del proprio smartphone, le compagnie dovranno chiedere il consenso del consumatore tramite l’invio del contratto, via posta, a casa, oppure tramite modalità digitale. Le procedure per disattivare i servizi, tuttavia, sono talvolta macchinose

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