Superbonus rinnovato fino al 2023, la buona notizia: niente visto di conformità

In arrivo alcune novità sul Superbonus, tra cui cui la modifica della regola sul visto di conformità. Ma solo in alcuni casi.

Con la nuova legge di Bilancio cambiano le regole per il Superbonus. Una delle principali novità riguarda il fatto che, con il 730 precompilato, il visto di conformità non è obbligatorio. Con la circolare n. 16/E del 29 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito infatti i chiarimenti in tema di misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. “Con la modifica in commento, l’obbligo del visto di conformità viene esteso anche al caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi, salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale”, si legge in una nota pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

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La nota specifica che, nel dettaglio, tale obbligo è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730)“.

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I limiti di spesa 

L’Agenzia delle entrate ha chiarito quali sono i limiti di spesa per il superbonus edifici unifamiliari con la risposta n° 765, pubblicata in data 9 novembre. In assenza di condominio, non aumentano i limiti di spesa per ogni singolo intervento ammesso al Superbonus 110. Il limite è unico e riferito alla sola unità abitativa. Per ogni tipo di i intervento ammesso al superbonus sono previsti specifici limiti di spesa. Ad esempio, per l’isolamento termico dell’edificio, il limite di spesa è fissato a 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

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Per gli edifici composti da due ad otto unità immobiliari, il limite è 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio mentre è 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Il limite massimo di spesa detraibile, nel caso di più interventi, sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. L’Agenzia ha chiarito che, per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato sul numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. Diverso il discorso per gli edifici unifamiliari: in questo caso le pertinenze non aumentano il limite di spesa per ciascun intervento.

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