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Economia

Russia e Ucraina, perchè il Governo italiano può ripristinare la leva obbligatoria

Published by
Riccardo Magliano

Nel clima di guerra che stiamo respirando in questo periodo possiamo credere che anche l’Italia, entrando in guerra, possa richiamare i civili all’azione? Cosa dice la Costituzione in merito?

Il conflitto tra Russia e Ucraina di queste ultime settimane sta monopolizzando l’attenzione della stampa e dell’opinione pubblica. L’aria di guerra si respira ormai in tutta Europa e non è troppo azzardato pensare a un prossimo futuro in cui anche l’Italia possa trovarsi all’interno di un conflitto internazionale. Nel caso in cui questa infausta situazione dovesse presentarsi, è possibile che lo Stato richiami civili alla guerra come sta facendo in questo momento l’Ucraina? Nonostante la Costituzione italiana aborrisca la guerra, ci sono delle situazioni in cui anche la Costituzione stessa ammette la possibilità di entrare in guerra con altri Stati. Un esempio sarebbe in caso di attacco militare da parte di un altro paese.

Come sappiamo bene, la leva militare obbligatoria è stata abolita nel 2004 e ad oggi l’entrata nelle forze armate è un atto volontario, con un periodo di leva che può durare da 1 a 4 anni. Tuttavia viene da chiedersi: in caso di conflitto armato può essere riammessa la leva militare obbligatoria? In effetti si. Secondo il codice militare, articolo 1929: “sospensione del servizio obbligatorio di leva con opzione di ripristino”, un’ordinanza del Consiglio dei Ministri può deliberare a favore del ripristino della leva obbligatoria. Delibera poi certificata con un decreto del Presidente della Repubblica. Quindi, in teoria, in caso di necessatà di personale militare come, ad esempio, una guerra, il Consiglio dei Ministri potrebbe ripristinare la leva obbligatoria.

In caso di guerra, poi, il personale militare richiamato all’azione sarebbe:

  • Personale dell’Esercito;
  • Personale della Marina Militare;
  • Personale dell’Aeronautica Militare;
  • Carabinieri;
  • Guardia di Finanza;
  • Chi ha cessato l’attività presso uno dei precedenti corpi da meno di 5 anni.

Nessun membro di questi corpi può rifiutare la chiamata alle armi a meno di impedimenti per ragioni di salute. I corpi di Polizia, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco sono eslusi dalla chiamata alle armi anche in caso di conflitto armato.

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