Pensioni anticipate, nuova circolare INPS: cosa cambia davvero

Vediamo quali requisiti sono necessari nel 2022 per richiedere le pensioni anticipate.

Pensioni anticipate, circolare INPS: cosa cambia
I nuovi requisiti per le pensioni anticipate.

La nuova circolare INPS, la n. 38 dell’8 marzo 2022, mette in chiaro i nuovi requisiti validi – per le pensioni anticipate e per chi ne ha diritto alla stessa dopo l’abbandono di Quota 100.

Pensioni anticipate, le novità

La Legge di Bilancio ha introdotto la cd. “Quota 102” integrando la disciplina relativa alla pensione “Quota 100”. Con essa i requisiti cambiano in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che hanno diritto alla pensione anticipata nel 2022. Anche in questo caso, il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato successivamente alla predetta data. Pertanto, se il prossimo anno (o negli anni successivi) il Governo dovesse intervenire sulla questione, chi matura il diritto alla pensione oggi potrà esercitarlo anche in futuro, sempre alle stesse condizioni.

Quota 102 decorre trascorsi i seguenti termini: 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per gli autonomi e per i chi lavora da dipendente ma non per le PA, per i quali invece il termine è di 6 mesi.

I lavoratori che invece hanno perfezionato i requisiti, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, per la pensione Quota 100, possono conseguirla in qualsiasi momento, secondo le condizioni ad essa relative. Dunque il perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Pensioni anticipate, circolare INPS: cosa cambia
Pensioni anticipate, circolare INPS: cosa cambia

Inoltre, il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata Quota 102 può essere perfezionato, su domanda della persona che ne vuole usufruire, anche cumulando tutti i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le sue forme sostitutive ed esclusive gestite dall’Inps, nonché la gestione separata. La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle predette forme di assicurazione obbligatoria, comunque, impedisce l’accesso alla facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

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