595 euro presi ogni mese: così ti pignorano il conto corrente

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito quanti soldi possono essere pignorati dal conto corrente: c’è un limite e qualcuno riuscirà a salvare dei risparmi.

La legge stabiliva già dei limiti per il pignoramento di cifre sia sul conto corrente che sulla busta paga, ma adesso la situazione è stata definitivamente chiarita dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, numero 26252 del 2022.

Secondo la Corte di Cassazione, sul conto corrente può essere pignorata la stessa cifra che verrebbe pignorata altresì dai salari, stipendi, o altri guadagni provenienti da un lavoro da dipendenti. L’unica eccezione riguarda se si riceve uno stipendio per il ruolo di amministratore.

Nella sentenza in questione, i giudici hanno stabilito che la somma pignorabile deve essere calcolata in base allo stipendio del soggetto incriminato; questo meccanismo va da una parte a proteggere gli interessi del lavoratore dipendente (che non perde totalmente reddito e risparmi), dall’altro quelli degli istituti di credito.

Pignoramenti su conto corrente e busta paga: la Cassazione ha imposto un limite

La legge dunque prevede che non è possibile né pignorare la busta paga del dipendente nella sua interezza, né tutti i risparmi presenti sul conto corrente dello stesso. La legge stabilisce che può essere prelevata dal conto corrente una cifra tre volte l’importo dell’assegno sociale.

Si tratta di 1.404,30 euro; se sul conto sono presenti soltanto 1.000 euro, questi non possono essere pignorati. Se invece ci fosse una cifra di 2.000 euro, sarebbero pignorabili solo 595,70 euro. In questo modo si tutelano i risparmi del debitore, andando però a coprire anche i creditori quando possibile.

Per quanto riguarda invece gli stipendi, questi possono essere pignorati soltanto di un quinto del totale della somma ricevuta in busta paga. Ciò continua mensilmente fino a quando non viene estinto il debito. Queste regole possono essere applicate anche in caso di sequestro preventivo penale, o successiva confisca.

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