Rateizzazione delle cartelle esattoriali, arrivano i moduli

L’Agenzia delle Entrate ha reso pubblici i nuovi modelli per presentare l’istanza di rateizzazione semplificata delle cartelle esattoriali. Tutti i modelli sono disponibili sul portale online.

Le novità sul pagamento delle cartelle esattoriali introdotte dalla conversione in legge del Decreto Aiuti comincia a farsi sentire. La soglia di debiti che è possibile pagare in maniera semplificata è ora più alta: fino a 120.000 euro. I modelli da compilare per l’istanza della semplificazione sono disponibili sul portale online dell’Agenzia delle Entrate.

La conversione in legge del Decreto Aiuti introduce modifiche strutturali alla disciplina delle rateizzazioni delle cartelle esattoriali e gli avvisi. Queste riguardano, oltre alla soglia massima di debito soggetto alla semplificazione, anche margini più ampi per evitare la decadenza delle cartelle stesse. Il decreto ha inoltre reso definitiva la possibilità di compensare i crediti con i debiti a ruolo.

Tutto l’iter che permette di ottenere la dilazione semplificata fino a 120.000 euro delle cartelle esattoriali è fattibile online. Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico un piano di pagamenti via e-mail. I pagamenti possono essere rateizzati fino a un massimo di 72 rate mensili, a seconda della situazione del singolo richiedente, senza necessità di allegare ulteriore documentazione. Il nuovo regolamento è attivo a partire dal 16 luglio 2022. Per le richieste di rateizzazione presentate dopo tale data, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. La decadenza della rateizzazione di una o più cartelle esattoriali, comunque, non preclude di poter avanzare richiesta di una nuova dilazione per una successiva cartella.

La legge rende definitiva la possibilità di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati dall’agenze della riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

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