Bonus edilizi alla resa dei conti, come funzionano i controlli

Aumentano i controlli sui bonus edilizi: ecco cosa c’è da sapere

Stretta finale sui bonus edilizi. Ricevere oggi un Superbonus 110% o per le facciate risulta essere davvero complicato. Tutta colpa di chi ha usufruito di questa importante agevolazione da parte dello Stato in maniera illegale nel corso di questi mesi. L’Agenzia delle Entrate, insieme al controllo della Guardia di Finanza, ha scoperto tantissime truffe sui bonus edilizi per un valore quasi di 6 miliardi di euro.

Un danno erariale enorme che ha pregiudicato anche l’attività di chi invece lo aveva richiesto in maniera regolare e senza alcun tipo di truffa. A quanto pare, i controlli delle Autorità saranno ancora più stringenti. La caccia ai furbetti dei bonus edilizi continua senza sosta. Vediamo come verranno fatto i controlli d’ora in poi.

Come funzionano i controlli sui bonus edilizi?

Truffare lo Stato è un reato penale. Farlo nel caso di bonus edilizi significherebbe commettere tre reati tributari: il primo è l’emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti (articolo 8 del Dlgs 74/2000) al fine di evadere le imposte cui è equiparato (ex articolo 1, lettera d, del Dlgs 74/2000) anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta al fine di cederlo a terzi. Il secondo è l’indebita compensazione di crediti inesistenti superiori a 50mila euro (articolo 10-quater del Dlgs 74/2000). Il terzo invece è la dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di tali documenti da parte di chi riceve la prestazione e la indica in dichiarazione conseguendo un abbattimento dell’imponibile/imposta (articolo 2 del Dlgs 74/2000).

I controlli preventivi del Fisco sui bonus edilizi saranno articolati in tre fasi. Si inizia dai controlli di coerenza interna dei dati presenti nelle comunicazioni inviate dai contribuenti. Successivamente si passa all’esecuzione, entro cinque giorni dall’arrivo delle comunicazioni, delle verifiche preventive basate su indicatori di rischio predefiniti sospendendo, per 30 giorni, le comunicazioni che presentano profili di anomalia. Prevista anche una verifica puntuale delle comunicazioni sospese, con eventuale annullamento di quelle rispetto alle quali vengono confermarti i profili di anomalia.

Rimangono però ancora dei punti da chiarire, precisa ancora il Sole 24 Ore. Non è ancora noto, per esempio, se le comunicazioni sulla piattaforma web, quando “anomale”, possano essere classificate alla stregua di un documento inesistente con conseguente rilevanza penale (ex Dlgs 74/2000)

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