Sostegni bis, le novità sul bonus lavoratori agricoli e della pesca

In arrivo un bonus per i lavoratori agricoli dal valore di 800 euro. I lavoratori del settore della pesca, invece, avranno diritto ad un’indennità di 950 euro. Vediamo quali sono le condizioni per poterne beneficiare.

Il Decreto Sostegni bis approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021 ha confermato alcuni bonus, tra cui quello destinato ai lavoratori agricoli. Si tratta nello specifico di un assegno omnicomprensivo di importo pari a 800 euro riconosciuto dall’articolo 68 che si rivolge anche alla categoria dei lavoratori della pesca. Nel primo caso, l’indennità una tantum pari a 800 euro si rivolge agli operatori agricoli con contratto a tempo determinato che abbiano effettuato, nel corso del 2020, almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. La domanda dovrà essere presentata all’INPS entro la scadenza del 30 giungo 2021.

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Allo stesso modo possono farne richiesta i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari. L’indennità di 950 euro è prevista per il mese di maggio 2021 nel caso in cui i lavoratori non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata. La richiesta va inoltrata anche in questo caso all’INPS.

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Per potere avere accesso al bonus non essere titolari, al momento della presentazione della domanda, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità. Inoltre, bisogna non essere titolari di pensione al momento della presentazione della domanda.  Il requisito è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ed è incompatibile con il reddito di cittadinanza e con il reddito di emergenza. Il bonus non è cumulabile con i bonus una tantum per lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo ed è invece cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.

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