Superbonus 110%, le nuove dritte dell’Agenzia delle Entrate

Arrivano nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus al 110%, il contributo destinato a chi effettua interventi di ristrutturazione. Vediamo quali sono.

Il Superbonus al 110% è una detrazione sulle spese sostenute per chi effettua interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. Grazie alla misura, chi esegue una ristrutturazione fino al 30 giugno 2022 può contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico. Il Superbonus è stato introdotto con il Decreto Rilancio e vale per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

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Tuttavia, sulla misura rimangono molti dubbi e per fare chiarezza sono arrivati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate che hanno fornito alcune indicazioni al riguardo. Un primo chiarimento riguarda i limiti di spesa per gli interventi realizzati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. L’Agenzia ha risposto all’interpello n. 464/2021, chiarendo che il limite deve intendersi riferito alle sole unità abitative principali. Nel calcolo del limite di spesa massimo, riconosciuto per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari, rientrano anche le unità immobiliari che siano accessorie e destinate a servizio della casa di abitazione principale, ma che siano pertinenti e classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

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Il bonus spetta anche per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, se composti da 2 a 4 unità immobiliari appartenenti ad un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche. Per quanto riguarda il limite delle unità catastali “si ritiene che le pertinenze non debbano essere considerate autonomamente anche se distintamente accatastate”. Per quanto riguarda i limiti di spesa per gli edifici posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che – in generale – si applica la prassi relativa agli edifici in “condominio”. Pertanto, con riguardo alla determinazione dei limiti di spesa ammessi al Superbonus, il parametro è quello del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto.

Gli interventi 

Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio. Sono escluse le nuove abitazioni in quanto gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile. Il bonus si applica a:

  • Interventi di isolamento termico: in questo caso la detrazione spetta per una spesa massima di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità; di 30.000 euro moltiplicati per il numero i unità immobiliari se l’edificio ha più di 8 unità abitative; di 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio ma con accesso autonomo all’esterno.
  • Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti: Gli impianti centralizzati devono essere dotati di: generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A; generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche; apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%; collettori solari.
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