Bonus sanificazione bis, ecco quali sono i requisiti per ottenerlo

Un nuovo emendamento del Decreto Sostegni Bis introduce delle novità per il bonus sanificazione, allargandone la platea di beneficiari. Vediamo quali sono le novità introdotte per la misura.

nuovo bonus sanificazione

Il bonus sanificazione è un credito d’imposta introdotto con il Decreto Rilancio del 2020. Viene riconosciuto per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro, per la loro sanificazione o per l’acquisto di dispositivi di protezione. Con l’emendamento del Decreto Sostegni Bis, il bonus viene ripetuto anche nel 2021 per la copertura delle stesse spese effettuate a giugno, luglio e agosto 2021. In origine, il bonus era riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali ed enti religiosi, per poi allargarsi a strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. L’emendamento del Decreto Sostegni Bis allarga la platea anche alle strutture private per affitti brevi, Bed & Breakfast e case vacanze.

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I prodotti ammessi per il bonus sono tutti i prodotti igienizzanti e di sicurezza conformi alle norme UE sulla sicurezza. Comprendono mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti.

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Il credito d’imposta

Nella sua prima formulazione il bonus sanificazione permetteva un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute (e documentate) per l’acquisto dei prodotti sopra citati in modo da sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti, per la somministrazione dei tamponi a tutte le persone che prestano opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi al beneficio. Il credito d’imposta ha un tetto massimo di 60.000 euro.

Con la nuova formulazione il credito d’imposta scende al 30% delle spese, ma resta il tetto massimo di 60.000 euro. Il limite complessivo della spesa è di 200 milioni di euro. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state effettuate le spese, oppure in compensazione nel modello F24.

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