Piccoli interventi di riparazione, anche questi possono essere coperti con il superbonus al 110% ha detto l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune modalità di applicazione del superbonus al 110%. Ecco quando è valido.

Via libera al superbonus 110 % anche in caso di interventi di riparazione o locali dell’immobile. A dirlo, una risposta all’interpello numero 560/21 dell’Agenzia delle Entrate, che ha riferito le indicazioni presenti in due pareri espressi dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del dm 28/02/2017. Ad inoltrare la domanda per chiedere chiarimenti sull’applicazione del Superbonus è stato il proprietario di una villetta a schiera, inserita in zona sismica 3. Infatti, l’abitazione in esame aveva bisogno di una serie di interventi di ripristino e messa in sicurezza. Questo tipo di lavori di ristrutturazione rientra nell’applicazione del Superbonus al 110%? La risposta, è stata sì. Vediamo meglio i dettagli.

Leggi anche: Lavorare in nero, rischi e sanzioni pesanti, cosa devi sapere prima di farlo

Nello specifico, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, per quanto concerne il superbonus introdotto dal decreto Rilancio, la detrazione al 110% è applicabile. Rientrano i lavori finalizzati all’efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. “Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63″, si legge nella nota. Dunque il sisma bonus rientra nel Superbonus al 110% .

Leggi anche: Perquisizioni e ispezioni arbitrarie, come difendersi dagli abusi della Polizia

Quando si applica 

Rientrano, dunque, gli interventi antisismici per la messa in sicurezza “delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. i), del Tuir, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio”. Per ottenere l’agevolazione è necessaria una valutazione tecnica che non rientra nelle competenze di Agenzia delle entrate ma che deve essere presentata dal proprietario. La documentazione deve attestare che gli interventi antisismici e di messa in sicurezza rientrano nei lavori previsti per ottenere il bonus.

Impostazioni privacy