Covid, le Forze dell’Ordine non possono entrare in casa tua. Ecco cosa dice la le legge

Le forze dell’ordine non possono entrare nelle abitazioni private per controllare chi è malato di Covid, secondo le disposizioni del DPCM.

Controlli polizia (foto Adobestock)
Controlli polizia (foto Adobestock)

Il decreto del 26 aprile 2020, attualmente in vigore e che indica Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, consente gli “spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”. Sempre l’articolo 9 concede alle forze di polizia il potere di assicurare l’esecuzione delle misure contenute. Ma per controllare che il soggetto incontrato sia effettivamente un congiunto, e che venga rispettato il divieto di assembramento, le forze dell’ordine possono fare irruzione all’interno dell’abitazione?

L’art. 14 della Costituzione stabilisce che “Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale”.

Il presente articolo, sancendo l’inviolabilità ed intangibilità del domicilio, appresta ad esso – attraverso un rinvio alla disposizione precedente – le medesime garanzie e tutele riservate alla libertà personale, imponendo, per le perquisizioni domiciliari, l’adozione del decreto motivato e del rispetto delle prescrizioni indicate dal legislatore. Si tratta delle garanzie della riserva di legge (assoluta) e di giurisdizione.

Breve cenno deve essere riservato alla previsione contenuta nel terzo comma dell’art. 14 Cost. che permette di effettuare, in deroga ai principi costituzionali, soltanto “accertamenti” e “ispezioni” domiciliari per motivi di sanità e incolumità pubblica o a fini economici e fiscali e non si estende fino a comprendere le perquisizioni domiciliari, nell’esecuzioni delle quali, pertanto, non si potrà mai prescindere dalla garanzie costituzionali.

Quando sono consentite le perquisizioni domiciliari

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Quando sono possibili le perquisizioni domiciliari? Secondo il codice di procedura penale quando l’autorità giudiziaria ha fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o le cose pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo e quando ha fondato motivo di ritenere che in un determinato luogo possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso.

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Ne deriva che per procedere a perquisizione domiciliare è necessario che ricorra un fondato motivo di ritenere che attraverso tale attività possano essere soddisfatte le esigenze appena evidenziate. Il presupposto in questione ricorre solo quando siano ravvisabili veri e propri indizi riguardo a una concreta figura di reato, da quali si possa desumere che l’oggetto della ricerca possa essere, con ogni probabilità, rinvenuto in un determinato luogo.

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