Genitori costretti a pagare per i danni del figlio. Cosa stabilisce la legge

Il cyberbullismo è purtroppo un fenomeno in aumento e sempre più diffuso. Ecco di chi è la responsabilità nel caso di minori.

Per cyberbullismo “si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

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Punto di partenza del cyberbullismo è appunto il bullismo, ma traslato nel web. Il mondo di Internet, infatti, è pieno di opportunità ma anche di pericoli. Chi naviga nel web, non di rado, viene esposto a rischi notevoli. Per questo, i reati di questo secolo passano nel mondo del web dove Telegram, Youtube, o i social network più comuni come Facebook o Instagram sono sovente mezzi di trasmissione degli illeciti. Il fenomeno non è nuovo ed anzi ha preso le mosse nei lontani anni 2000.

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Gli atti di bullismo e di cyberbullismo, comportano spesso una violazione di diverse norme della Costituzione, del codice civile e del codice penale. In particolare, i reati del cyberbullismo possono rientrare in percosse; lesioni; diffamazione; molestia o disturbo; atti persecutori; stalking; minaccia. Nel caso di minori che compiono gesti di cyberbullismo, la responsabilità può ricadere sui genitori e su chi esercita la potestà genitoriale. Infatti, nel momento in cui non si esercita una vigilanza adeguata all’età del minore che sia indirizzata a correggere comportamenti inadeguati, si rientra nella responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Si applica il comma 1 dell’articolo 2048 del codice civile. Se i genitori del minore, infatti, non dimostrano di non avere potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili. La responsabilità, dunque, è del tipo personale. Dunque, secondo questa sentenza, l’ingresso della Guardia di Finanza è illegittimo.

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