Guardia di Finanza, quali sono le violazioni gravi che ne legittimano l’intervento

Una sentenza del 2012 fa chiarezza sulla legittimità dell’ispezione presso l’abitazione dell’amministratore della società, se non sussistono gravi indizi di evasione.

Quando la Guardia di Finanza bussa al campanello di casa nostra, non lascia presumere nulla di buono. Le Fiamme Gialle hanno come compito principalmente quello della lotta all’evasione fiscale; contrasto del gioco illecito; controlli sulla spesa pubblica. Spesso, la Guardia di Finanza agisce di concerto con l’Agenzia delle Entrate per lottare contro l’evasione fiscale. Nel caso particolare di irruzione nelle abitazioni private, o anche di esercizi commerciali, la Guardia di Finanza ha diritto di farlo ma solo in extrema ratio, dopo aver cioè utilizzato tutti gli altri mezzi possibili per accertare l’eventuale frode.

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La sentenza numero 631 del 18 gennaio 2012, ha chiarito che “è illegittima l’ispezione presso l’abitazione dell’amministratore della società se non sussistono gravi indizi di evasione”. Nel caso specifico della sentenza, il quesito era il seguente. L’Agenzia delle Entrate notifica ad una società alcuni avvisi di accertamento per Irpef, Ilor e Iva, relativi agli anni 1995 e 1996. La contribuente impugnava tali atti impositivi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. La stessa disattendeva i ricorsi proposti dalla contribuente.

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La decisione veniva però ribaltata in sede d’appello, dalla Commissione Tributaria Regionale della medesima città che sosteneva che, la previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, “è soggetta a sindacato da parte del giudice tributario in ordine alla effettiva esistenza degli indizi stessi. Non essendo negli atti di causa la copia della nota con cui la GdF aveva chiesto al locale Procuratore della Repubblica l’autorizzazione all’accesso presso l’abitazione privata, non appariva possibile stabilire se i predetti indizi sussistessero effettivamente”, si legge nella sentenza. Pertanto, in quel caso, era da ritenere l’accesso come effettuato illegittimamente, con la conseguenza dell’inutilizzabilità di tutta la documentazione in tale sede reperita.

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