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Contributi a fondo perduto per gli affitti, sul bonus interviene l’Agenzia delle Entrate e la notizia è buona

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Chiara Feleppa

I chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate sui contributi a fondo perduto per gli affitti destinai ai giovani con meno di 36 anni

Per i giovani con meno di 36 anni e con Isee fino a 40mila euro annui, il Decreto Sostegni bis ha previsto l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto della prima casa. In caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto. Esenti dall’imposta sostitutiva, inoltre, i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione delle abitazioni. Le agevolazioni si applicano agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022. A specificarlo, una nota dell’Agenzia delle Entrate.

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Nel comunicato si legge che “il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il cosiddetto Decreto Sostegni bis, introduce, con i commi da 6 a 10 dell’articolo 64, nuove agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, relativamente alle quali sono stati anche forniti alcuni chiarimenti applicativi”. Successivamente si dispone che per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione agli acquirenti, che non hanno ancora compiuto trentasei
anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato, è attribuito un credito d’imposta di ammontare
pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto.

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Inoltre si prevede che il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione. Infine, il credito d’imposta in parola è attribuito solo in relazione agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021, data di entrata in vigore in vigore del medesimo decreto-legge, e il 30 giugno 2022.

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