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Fisco

Rata del mutuo pagata in ritardo, 3 cose da sapere per non correre rischi

Published by
Chiara Feleppa

Se sei un debitore “in default”, devi stare attento alle conseguenze. A metterti nei guai, potrebbero esserci tre condizioni…

Hai un prestito o un mutuo in corso? Attenzione, perché a partire dal 1° giugno le banche devono adeguarsi alle norme europee in fatto di inadempienze. Pertanto, scattano controlli se il ritardo nel pagamento supera i 90 giorni, se l’importo dell’arretrato è maggiore di 100 euro e se supera l’1% del prestito richiesto. Nel caso si verifichino queste tre condizioni, la banca ti considera debitore “in default” e può pertanto avviare azioni per recuperare il credito e segnalarti alla Centrale dei rischi di Banca d’Italia, segnalazione che blocca di fatto le possibilità di finanziamenti. Risulta quindi necessario saldare l’arretrato ed essere puntuale nei pagamenti per almeno 3 mesi.

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A Bruxelles, il Parlamento Europeo ha da poco approvato una serie di nuove leggi con aggiornamenti su informativa precontrattuale; penali per il rimborso anticipato; tutela del mutuatario inadempiente. Si stabilisce l’obbligo per le banche di fornire ai clienti che stanno per stipulare un mutuo, 7 giorni prima della firma del contratto, un documento dove sono riportati tutti i costi relativi all’operazione, con aggiunta tutti i rischi finanziari collegati alla durata del periodo previsto per il rimborso. Inoltre, si prevede che se l’istituto di credito non rispetta tale obbligo e non consegna il documento prima dei 7 giorni dalla stipula del contratto di mutuo, sarà costretta a garantire il diritto di recesso del contratto al cliente per almeno 7 giorni successivi alla sottoscrizione del contratto.

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Chi sono gli inadempienti

Sarà considerato automaticamente inadempiente il cliente, persona fisica o impresa, che ha un finanziamento in essere ed è in arretrato da oltre 90 giorni e che, contemporaneamente, ha un valore superiore ai 100 euro, limite che vale anche per le piccole e medie imprese con fatturato entro i 5 milioni di euro, titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali ed esposizione verso la banca inferiore a 1 milione, mentre per le altre imprese è di 500 euro; l’importo superiore all’1% dei prestiti o mutui che si ha verso un gruppo bancario. L’Autorità bancaria europea ha escluso, ai fini della classificazione in default, la possibilità di compensare gli importi in arretrato con altre linee di credito dello stesso cliente che, anche se ancora disponibili con la stessa banca, non evitano il default.

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