Tasse non pagate, come versare il minimo possibile

In caso di tasse non pagate ci sono sanzioni da aggiungere che passano molto facilmente dall’ignorabile al molto impegnativo. Tuttavia esiste un metodo per diminuire l’entità del problema.

La sanzione dovuta per omesso o insufficente versamento delle tasse arriva a un massimo del 30% in più sulla somma non versata o versata in ritardo. Il sistema delle sanzioni per chi non paga le tasse funziona in modo tale che più tardi un contribuente si decide a pagare, più alte sono le sanzioni che deve pagare. Si può andare da un minimo di 0,1% a un massimo del 30% in più dell’importo dovuto. Con il ravvedimento operoso è possibile limitare i danni nonostante si sia pagato in ritardo.

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Il ravvedimento operoso è uno strumento in mano al contribuente che può essere assimilabile ad una ammissione di colpe. Quando il contribuente si rende conto di non aver pagato una o più tasse, oppure è pronto a pagare, può farlo attraverso questo percorso applicando un aumento inferiore rispetto a quello della normale sanzione per mancato o tardivo pagamento. Si può fare il ravvedimento operoso anche quanto la violazione è già stata constata e notificata al contribuente oppure quando sono già iniziate verifiche e accertamenti comunicati in modo formale al contribuente. Non è invece possibile fare il ravvedimento operoso in caso di notifica degli atti di liquidazione e accertamento, comprese le comunicazioni da controllo automatico e formale delle dichiarazioni. In questo caso ciò che bisogna pagare per il ravvedimento operoso sono:

  • L’imposta dovuta;
  • Gli interessi, calcolati in base al tasso legale annuo dal giorno in cui il contribuente avrebbe dovuto effettuare il versamento a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • La sanzione ridotta.

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Il calcolo della sanzione, in maniera simile alla normale sanzione per il mancato pagamento, va in crescendo in base a quanto sia tardivo il ravvedimento operoso rispetto alla data in cui sarebbe dovuta essere pagata la tassa. Si va da un minimo aumento pari a un decimo della minima sanzione possibile se il ravvedimento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ultima del pagamento, a un massimo di un quinto della sanzione minima se il ravvedimento viene fatto dopo la contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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