Partite Iva, puoi ancora sanare le irregolarità senza pagare sanzioni

Le ultime novità nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per la sanatoria dedicata alle Partite Iva: ecco cosa cambia.

La sanatoria inerente agli avvisi bonari per le partite Iva, è stata introdotta dal decreto Sostegni, ormai qualche mese fa. Nella giornata del 3 Dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato, con provvedimento, importanti novità a riguardo. Il periodo oggetto di definizione agevolata, è quello che va dal 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018: eventuali irregolarità compiute in tale periodo non saranno oggetto di sanzioni.

Nel provvedimento dell’Agenzia sono stati anche chiariti quali sono i requisiti dei soggetti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate contiene novità importanti rispetto alla sanatoria degli avvisi bonari per le partite IVA introdotta dal decreto Sostegni. In attesa del modello per gli Aiuti di Stato, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga della scadenza per l’invio dell’autodichiarazione.

Come stabilito dal regolamento, la nuova sanatoria permette di pagare gli importi senza sanzioni e riguarda avvisi che: sono stati elaborati entro il 31 Dicembre 2020, ma non inviati a causa della sospensione dell’attività della Riscossione, relativi alle dichiarazioni del periodo d’imposta in corso al 31 Dicembre 2017; pervengono da comunicazioni elaborate entro il 31 Dicembre 2021 con riferimento alle dichiarazioni inerenti il periodo d’imposta in corso al 31 Dicembre 2018.

Sanatoria per le partite Iva: i requisiti e i tempi

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Inoltre vi è possibilità di accesso alla sanatoria anche per soggetti non tenuti alla dichiarazione annuale dell’Iva e che siano in possesso dei seguenti requisiti: riduzione maggiore del 30% del totale dei ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, in relazione al volume d’affare dell’anno precedente; con partite IVA attiva alla data del 23 marzo 2021.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito delle istruzioni per pagare con il provvedimento del 18 ottobre 2021, e tra le indicazioni veniva specificato di dover inviare un’autodichiarazione del rispetto dei limiti degli Aiuti di Stato percepiti, rispetto a quanto previsto dal Quadro Temporaneo.

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La scadenza da rispettare prevista era quella del 31 dicembre 2021, o comunque entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata. Manca, però, il modello di autodichiarazione da usare.

L’Agenzia delle Entrate col provvedimento del 3 dicembre sposta la scadenza per l’invio dell’autodichiarazione entro 60 giorni dall’approvazione del relativo modello (che avverrà con successivo provvedimento direttoriale) ovvero, se il termine è più favorevole, entro 60 giorni dal pagamento dell’intero importo o della prima rata delle somme richieste con la comunicazione degli esiti oggetto di definizione agevolata.

 

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