Bollo non pagato, quanto può costarti davvero

Se vogliamo circolare con un veicolo per strada è necessario essere in regola con il pagamento del bollo auto. Se ve ne siete dimenticati, niente paura, è possibile rimediare.

Il bollo auto è un tributo regionale che deve essere corrisposto da tutti i proprietari di un veicolo a motore, definito anche come il “calcolo della tassa regionale automobilistica”. Il bollo deve essere pagato annualmente da chi risulta proprietario di una o più automobili provvisti di assicurazione auto, indipendentemente dal fatto che il veicolo circoli o meno in strada. L’importo dovuto dipende dalla potenza del veicolo, espressa in kW oppure in cavalli, e dal suo impatto ambientale. Tuttavia, la cifra varia da regione a regione, dal momento che ogni regione italiana ha dei parametri di riferimento che modificano di volta in volta l’ammontare del tributo da versare. E’ possibile verificare quanto pagare ed entro quale data, consultando lo strumento di calcolo online messo a disposizione dall’ACI o dall’Agenzia delle Entrate.

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Il bollo auto può essere pagato presso un ufficio postale, l’ACI, un’agenzia di pratiche automobilistiche, le tabaccherie Lottomatica e, in alcune regioni, anche online. Secondo la normativa, per i veicoli di nuova immatricolazione il bollo auto va versato entro il mese di immatricolazione. Il pagamento della tassa non è dovuta nei casi di furto dell’auto, di vendita o di demolizione o nei casi di esenzione, come quelli di invalidità del proprietario dell’auto; dell’appartenenza dell’automobile alla categoria delle auto storiche o di interesse collezionistico; del basso livello di inquinamento dell’auto.

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Per le auto, la scadenza della tassa cade nei mesi di aprile, agosto e dicembre. Tuttavia, il pagamento può essere effettuato entro il mese successivo a quello della scadenza. Per le vetture nuove, come già detto, il bollo va saldato entro il mese di immatricolazione. Nel caso in cui non si sia pagato il bollo auto, è possibile ricorrere entro i termini al ravvedimento operoso. Chi si metterà in regola dopo un anno non sarà più soggetto alla sanzione del 30% dell’importo previsto (oltre agli interessi), ma ad un settimo della sanzione precedente, oltre agli interessi, se la regolarizzazione avviene entro due anni dalla violazione. Altrimenti la cifra sale a un sesto (il 5%), oltre agli interessi, se il pagamento avviene oltre i due anni dalla scadenza. Solo, però, se non è partito l’accertamento da parte della Regioni e se “la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento”.

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