Risparmi, ecco quando le Poste possono prendersi i tuoi soldi

I buoni fruttiferi postali cadono in prescrizione dopo dieci anni dalla scadenza, ma c’è un modo per recuperarli anche per i ritardatari.

I buoni fruttiferi postali oggi sono molto meno diffusi di un tempo, quando servivano essenzialmente per l’impiego del risparmio. Sono caduti in disuso a causa degli elevatissimi tassi d’interesse. Tuttavia i buoni sono un metodo di risparmio molto sicuro, perché emessi da Cassa depositi e prestiti, una società controllata dal Ministero di economia e finanze, e distribuiti da Poste Italiane.

 

Questi garantiscono il rimborso integrale del capitale risparmiato in qualsiasi momento, insieme agli interessi maturati fino alla scadenza o all’eventuale momento di disinvestimento anticipato. Fanno eccezione le caratteristiche specifiche di alcuni Buoni fruttiferi postali; un esempio è il Buono 4×4, che consente al titolare di riscuotere gli interessi maturati al termine di ogni quadriennio nel caso di disinvestimento prima della scadenza.

In quest’ottica, l’unico rischio è quello della prescrizione, ovvero nella mancata corresponsione del capitale e degli interessi. Secondo quanto disposto dal D.M. 19/12/2000, “i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.

In poche parole, i buoni cessano di fruttare interessi successivamente alla loro scadenza. Dalla data di scadenza il titolare ha dieci anni di tempo, dopodiché perde il diritto di riscuotere capitale e interessi. Il problema non si pone per i buoni dematerializzati, in quanto Poste Italiane, allo scadere del limite massimo di tempo, procede all’accredito automatico della cifra maturata dal titolare sul suo conto corrente postale o libretto postale.

Buoni fruttiferi postali: quando la prescrizione non vale

Il problema sorge solo per i Buoni fruttiferi postali cartacei, ma non è detto che il titolare debba rinunciare a tutti i suoi risparmi anche dopo lo scattare della prescrizione.

Questo perché il D.M. del 2000 sopra citato aggiunge che, all’atto della sottoscrizione del buono, Poste è tenuta a consegnare al cliente il Foglio Informatico Analitico (FIA).

Nel FIA sono contenute le condizioni contrattuali, tra cui la scadenza del buono che spesso non era indicata sul retro dello stesso, tenendo allo scuro il titolare. Se il risparmiatore non conosce formalmente quando il buono scade e non ha ricevuto il FIA, hanno diritto di pretendere da Poste la riscossione della somma dovuta. Potrebbe essere necessario l’intervento del tribunale, che in questi anni si è già espresso più volte in favore dei clienti.

Esistono almeno altri due casi di interruzione della prescrizione: smarrimento e furto. In questi casi la prescrizione non va avanti, per cui i dieci anni dalla scadenza si allungano per tutto il periodo di sussistenza dell’impedimento. Il furto o lo smarrimento vanno provati presentando regolare denuncia ai carabinieri. Senza l’atto formale non si può fornire alcuna prova dell’infausto evento ed è impossibile la riscossione dei Buoni fruttiferi postali.

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