Rottamazione della cartelle esattoriali, perchè è stata un disastro

Sembra essere ormai un dato di fatto: la Rottamazione-ter non pare aver funzionato. Anzi: i dati dell’Agenzia delle Entrate direbbero tutt’altro. Solo la metà ha aderito alla riammissione. Quello che sembra un clamoroso flop ha una spiegazione.

Non è dato sapere quanti, tra addetti ai lavori e fruitori, ci sperassero davvero. Ma la famigerata Rottamazione delle cartelle esattoriali 2020, a quanto pare, non è affatto andata bene.  Stando ai primi dati in possesso dell’Agenzia delle entrate, sono infatti pochissimi coloro i quali hanno aderito.

Rottamazione cartelle esattoriali
Rottamazione cartelle esattoriali / Fonte: Pexels

Nello specifico, stiamo parlando solo la metà degli aventi diritto: solo questa esigua parte dei potenziali fruitori ha pagato le rate 2020 della rottamazione-ter. Da cosa dipende questo, è presto detto.

Stando ai primi numeri forniti dall’Agenzia delle entrate, solo la metà degli aventi diritto ha scelto di pagare le rate 2020 della rottamazione-ter in scadenza al termine del 9 maggio. Questi dati non possono che raccontare una realtà evidente: un flop.

Dati, che il Governo dovrà inevitabilmente considerare. E che oltre ad allarmare, andando a sforare le soglie di mancata adesione previste, vanno a mettere in luce come in verità le famiglie e le imprese siano non solo poco interessate alla prospettiva. Ma impossibilità ad aderire.

E il motivo è chiaro: sono senza liquidità. Diverse ragioni, infatti, sono fortemente improbabili, e atterrebbero comunque a una scelta soggettiva.

La problematica della rottamazione-ter: cosa non ha funzionato

Rottamazione
Rottamazione cartelle / Fonte: Pexels

Facciamo un passo indietro. Come sapranno gli esperti o tutti quelli che se ne sono interessati, il D.L. 4/2022, detto decreto Sostegni-ter, ha rimodulato i termini per pagare le rate della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE “.

Nuove importanti opzioni che intendevano favorire il flusso di denaro e garantire maggiore elasticità nei pagamenti. In dettaglio, chi non aveva pagato le rate 2020 e 2021, avrebbe potuto preservare i benefici della definizione agevolata, vale a dire lo sconto su sanzioni e interessi, se avesse rispettato alcune scadenze.

In base alla tolleranza dei 5 giorni articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018, vanno visti in tal senso come validi i pagamenti effettuati entro il 9 maggio 2022 per le rate in scadenza nel 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”.

In aggiunta, vale la data dell’8 agosto 2022 per le rate in scadenza nel 2021 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”. E a queste si sommano quelle del 5 dicembre 2022 per le le rate in scadenza nel 2022 della “Rottamazione-ter” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”.

Rottamazione ter, solo la metà dei contribuenti ha pagato

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Rottamazione cartelle esattoriali / Fonte: Pexels

Come ha fatto sapere l’Agenzia delle entrate, appena la metà degli aventi diritto ha pagato le rate 2020 della rottamazione-ter con la scadenza del 9 maggio. Si parla di una cifra pari a, circa, 2,45 miliardi di euro che lo Stato contava di recuperare. Niente da fare, invece.

Il dato preoccupa perché rivela come le famiglie e le imprese siano a corto di liquidità. O, al massimo, si potrebbe parlare di differenti aspettative da parte dei cittadini. In molti si auspicavano una pace fiscale. E potrebbero aver pensato: non pago oggi tanto potrò farlo tra qualche mese. Non a caso, le voci di una rottamazione-quater non sono poi così rare, di recente.

Ma le conseguenze del mancato pagamento sono gravi, infatti comportano la decadenza della definizione agevolata. Nel dettaglio i versamenti concretizzati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute in origine all’atto dell’ammissione alla rottamazione-ter.

Verrà a decadere lo sconto sulle sanzioni e sugli interessi previsti dal D.L. 119/2018, art.3. E, per le stesse somme il cittadino non potrà ottenere una rateazione, ex art.19 del DPR 602/73.

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