Detrazioni fino all’85% per chi acquista una casa entro il 30 giugno. La conferma dell’Agenzia delle Entrate

Un’importante agevolazione per l’acquisto della casa si avvia verso la scadenza il 30 giugno. Dovrete affrettarvi se volete avere una detrazione fino all’85% sul prezzo della casa.

La Legge di bilancio 2021 ha prorogato il Sismabonus 110% fino al 30 giugno 2022. Un’importante novità, prevista dal Decreto Rilancio, è quella che prevede che la cessione del credito anche per il Sismabonus, oltre che per tutti gli altri interventi edilizi per i quali è prevista la detrazione del 50%; per l’Ecobonus 65% ; per il bonus facciate ; per gli interventi agevolabili al 110% con il Superbonus.

L’articolo 121 del Decreto Rilancio prevede quindi la cessione del credito nei casi di recupero del patrimonio edilizio; misure di miglioramento dell’efficienza energetica; misure antisismiche; recupero facciate; installazione impianti fotovoltaici. Il Sismabonus è una detrazione che si applica ad interventi relativi all’adozione di misure antisismiche oppure alle spese sostenute per lavori antisismici realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Le detrazioni possono essere del 50-70-80% per le case e del 50-75-85% per i condomini. Il bonus è valido per una spesa complessiva non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare e per ogni anno.

Il Sismabonus viene riconosciuto come detrazione Irpef o Ires ai contribuenti che effettuano lavori per mettere in sicurezza le proprie case e gli edifici produttivi in zone a rischio sismico. Gli interventi devono essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei seguenti interventi indicati nel Decreto rilancio:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici: ad esempio, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento; fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A; installazione di impianti fotovoltaici o microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento; raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore; installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione.

Il superbonus è valido per i condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022. Sono ammessi gli interventi antisismici generici con riduzione di una o due classi di rischio sismico (oppure con riduzione di una o due classi di rischio sismico per parti comuni di condomini e simili) ; inoltre, rientrano anche i fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi. In questo caso, l’agevolazione è ammessa solo se l’impresa di costruzione che realizza l’intervento di demolizione e ricostruzione con miglioramento antisismico cede l’immobile entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori. L’acquirente può usufruire della detrazione sul prezzo di vendita, fino a un tetto di spesa di 96 mila euro. Tra le spese ammesse a beneficiare del Sisma Bonus rientrano anche quelle per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. 

Impostazioni privacy