Otto rate non pagate invece di 5: perchè le nuove regole sulle cartelle esattoriali cambiano tutto

Novità importanti nel Decreto Aiuti per chi deve presentare una richiesta di rateizzo. Cambiano i termini del valore soglia del debito così come le modalità di presentazione istanza e non solo.

Il Decreto Aiuti ha introdotto molte novità. Tra queste c’è quella riguardante la rateizzazione delle cartelle esattoriali. Il decreto stabilisce che dal 16 luglio 2022 le domande di rateizzo avranno dei requisiti più agevoli rispetto al passato. Aumenta da 60 a 120mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere una dilazione fino a 72 rate. Il tutto senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Le novità però non sono finite qui.

Cartella esattoriale (foto Adobestock)

Il provvedimento ha previsto che la nuova soglia di debito di 120mila euro per poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcuna documentazione, sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione.

Come chiedere la rateizzazione?

Si può chiedere dilazione fino a 120 mila euro anche online accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio ‘Rateizza adesso’, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via email un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.

Decadenza benefici rateizzo: la novità

La novità più importante è certamente quella della decadenza dei benefici del nuovo rateizzo del debito.

Il Decreto Aiuti ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive. Precedentemente erano invece soltanto 5.

Ricordiamo che il numero di rate non pagate pena decadenza varia a seconda dei casi:

  • per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020, la decadenza si ha dopo 18 rate non pagate.  Il soggetto deve residenza e sede legale nei comuni della cosiddetta ‘zona rossa’  Covid dopo la sospensione  a decorre dal 21 febbraio 2020
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate.
  • le richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.
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