Bonus ascensore 2021, come ottenerlo: ma attenzione ai requisiti

Tutto ciò che c’è da sapere sul bonus ascensore 2021: gli importi, come ottenerlo, i requisiti per poterne usufruire.

Il Superbonus al 110% , prorogato al 2023, permette la possibilità di usufruire di un bonus per la realizzazione di un ascensore. Infatti, la Legge di Bilancio 2021 – Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – ha ampliato la portata del Superbonus 110%, inglobando nella misura diversi interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. A questo proposito, è possibile usufruire del bonus per l’installazione di ascensori e montacarichi; e per la realizzazione di strumenti adatti a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap.

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La detrazione al 50% è già prevista dall’articolo 16.bis del TUIR ma grazie alla Legge di Bilancio l’importo detraibile diventa ben più consistente. Il limite di spesa è lo stesso delle ristrutturazioni edilizie, fissato a 96.000€. Grazie all’Ecobonus, è possibile godere dell’agevolazione ma solo se tali lavori sono effettuati in combinazione con uno degli interventi trainanti finalizzati al risparmio energetico.

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Chi può  usufruire del Superbonus 110% per ascensori?

  • persone portatrici di handicap in situazione di gravità, a norma dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, come già disposto nell’art. 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR (D.P.R. 917/1986);
  • persone di età superiore a 65 anni (novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021).
    Ascensore e interventi di risparmio energetico

E’ sufficiente la presenza di un solo condomino con taluno dei predetti requisiti per potere avere accesso al Bonus. La detrazione matura comunque in capo a tutti condòmini in base alle spese da questi sostenute ma l’ascensore potrà essere utilizzata da tutti. E’ possibili usufruire della misura dal 1 gennaio 2021 ed è possibile beneficiarne per i lavori che a giugno 2022 sono stati conclusi al 60%. La scadenza è il 31 dicembre 2022.

Gli interventi

Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio. Sono escluse le nuove abitazioni in quanto gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile. Il bonus si applica a:

  • Interventi di isolamento termico: in questo caso la detrazione spetta per una spesa massima di 000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità; di 30.000 euro moltiplicati per il numero i unità immobiliari se l’edificio ha più di 8 unità abitative; di 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio ma con accesso autonomo all’esterno.
  • Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale Gli impianti centralizzati devono essere dotati di: generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A; generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche; apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%; collettori solari.

 

 

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