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Fondo perduto alternativo, al via le domande a partire da oggi

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Chiara Feleppa

A partire da oggi, 5 luglio, al via le domande per il Fondo perduto alternativo. Ecco cos’è e in cosa consiste.

Al via da oggi, 5 luglio 2021, le domande per fare richiesta del Fondo perduto alternativo. Si tratta del secondo filone di aiuti destinati ai titolari di Partita Iva, previsti dal Decreto Sostegni bis. Le domande possono essere inviate a partire da oggi e fino al 2 settembre. A definire contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda di riconoscimento del contributo è stata l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 175776 del 2 luglio. La misura è stata definita come “contributo Sostegni bis attività stagionali “ di cui all’articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021.

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In parole più semplici, si può fare domanda di contributo accedendo al portale Fattura e Corrispettivi, mentre dal 7 luglio si potrà procedere con la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fiscoonline. Il contributo è riconosciuto ai titolari di partita IVA esclusi dal decreto Sostegni che non hanno ricevuto l’accredito automatico disposto dal decreto n. 73/2021. L’incentivo è destinato anche a chi ha beneficiato delle prime due tranche di aiuti e che potrà ricevere il pagamento se l’importo dovuto risulta superiore a quanto già erogato in automatico, per il maggior valore del contributo determinato.

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Non è previsto il riconoscimento di un contributo minimo per le partite IVA avviate dal 1° gennaio 2019. Il requisito da rispettare è quello del calo minimo di fatturato pari almeno al 30 per cento. Possono inviare domanda:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia;
  • gli enti non commerciali, compresi enti del terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti con svolgimento di attività commerciali.

Questi i requisiti:

  • ammontare di ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019);
  • ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30 per cento rispetto allo stesso dato relativo al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

 

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