Imprese, versamenti Iva e Irpef rinviati al 15 settembre

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il nuovo calendario dei pagamenti di Iva e dell’Irpef da parte delle imprese. 

Prorogati i versamenti dell’Iva e dell’Irpef, come stabilito dall’ Agenzia delle Entrate che ha fornito, con la risoluzione n. 53 del 5 agosto 2021, dei chiarimenti riguardante la proroga dei versamenti e le tempistiche. Inoltre, l’Agenzia ha chiarito anche le modalità di versamento delle somme. I termini sono stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 9-ter del Decreto legislativo n.73 del 2021, il “Decreto Sostegni bis”, nella conversione del 23 luglio 2021, n. 106. Per effetto della proroga, i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021, possono essere eseguiti entro il 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione.

Leggi anche: Vacanze rovinate? Ecco come chiedere il risarcimento

Non è possibile – chiarisce l’Agenzia – rimandare i pagamenti in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni, con una maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Chi invece ha iniziato i pagamenti a rate, secondo le scadenze previste, può proseguire rimandando il pagamento delle rate in scadenza al 31 agosto 2021 al 15 settembre 2021, senza interessi. Per le rate in scadenza successivamente al 15 settembre 2021, gli interessi sono al tasso del 4 per cento annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021. Qualora siano già stati versati interessi, che non sono più dovuti per effetto della proroga, questi possono essere scalati dagli interessi dovuti sulle rate successive. Senza rateazione, è possibile versare la differenza dovuta a saldo in un’unica soluzione, entro il 15 settembre 2021 e senza interessi; oppure in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre 2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

Leggi anche: Patentino per colf, badanti e baby sitter: cos’è e come fare per averlo

Il calendario 

Le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi, compreso il versamento annuale dell’IVA, e dell’imposta regionale sulle attività produttive possono essere versate anche in rate mensili di pari importo, di cui la prima in scadenza entro il 15 settembre 2021. La rateazione deve concludersi in ogni caso entro il mese di novembre e sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 4 per cento annuo a decorrere dal 16 settembre. Le scadenze possono così riassumersi:

  • entro il 15 settembre 2021, nel caso di versamento in unica soluzione, per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga, siano essi titolari o no di partita IVA;
  • entro il 15 settembre 2021 per il pagamento della prima rata senza interessi; entro il 16 settembre 2021 per il pagamento della seconda rata con interessi; entro il 18 ottobre 2021 per il pagamento della terza rata con interessi; entro il 16 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata con interessi nel caso dei titolari di partita Iva.
  • entro il 15 settembre 2021 per il pagamento della prima rata senza interessi; entro il 30 settembre 2021 per il pagamento della seconda rata con interessi; entro il 2 novembre 2021 per il pagamento della terza rata con interessi; entro il 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata con interessi per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese.

Chi paga in scadenza 

La scadenza si riferisce ai contribuenti che, in maniera contestuale:

  • esercitano tali attività in forma di impresa o di lavoro autonomo,  a prescindere dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione;
  • contribuenti che applicano il regime forfetario agevolato;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, aventi i requisiti indicati al comma 1 dell’articolo 9-ter;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • sono esclusi dagli ISA.
Impostazioni privacy