Abiti danneggiati o smarriti dalla lavanderia, avete pochissimi giorni per contestare il danno

Il tuo capo preferito presenta dopo il lavaggio delle macchie, strappi o altri danni? Puoi contestare il danno. Ecco come. 

Spesso, in tintoria si portano spesso a lavare i capi più costosi oppure quelli a cui siamo particolarmente affezionati. Tuttavia, spesso il capo ci viene restituito rovinato, sgualcito o rovinati. Moltissimi consumatori si rivolgono al CRTCU per problemi con le lavanderie, un ente di supporto ai consumatori che vengono danneggiati. Il Crtcu fornisce alcuni consigli per evitare brutte sorprese. Ecco quali. 

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  • Controllare già nella fase di acquisto del capo che questo abbia una etichetta di
    manutenzione con le indicazioni su lavaggio e stiratura.
  • Conservare lo scontrino o una altra prova d’acquisto del capo per quantificare il valore ce ne fosse la necessità.
  • Indicare macchie presenti sul capo al momento della consegna al pulitore chiedendo se la loro eliminazione sia possibile senza danneggiare il tessuto.
  • Controllare anticipatamente il listino di prezzi.
  • Farsi rilasciare sempre una ricevuta alla consegna del capo con l’indicazione del l’ importo richiesto per la prestazione.

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Le opzioni 

Nel caso in cui il lavaggio o la stiratura abbiano irrimediabilmente danneggiato il capo si può chiedere il risarcimento del danno, che deve essere inviato tramite raccomandata AR, lettera tipo disponibile sul nostro sito www.centroconsumatori.tn.it. La richiesta va formulata entro 8 giorni dal ritiro del capo. Come spesso accade, la lavanderia riferisce di aver seguito le istruzioni presenti sull’ etichetta e nega le responsabilità. In questo caso è necessaria una valutazione tecnica per verificare se il danneggiamento è attribuibile ad una negligenza o imperizia della lavanderia. Le tintorie non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alla composizione del capo di abbigliamento o alle modalità di lavaggio riportate nell’etichetta, secondo l’art. 4, comma 5, legge n. 84 del 22 febbraio 2006. Se l’etichetta è sbagliata, è possibile rivolgersi al venditore del capo, a patto che non siano trascorsi due anni dall’acquisto.

Ricapitolando le opzioni:

  • in caso di cattivo lavaggio potete chiedere al pulitore di effettuarne uno nuovo, senza addebito;
  • se il capo viene smarrito avete diritto al risarcimento in base al valore del capo al momento della consegna, calcolato considerando il prezzo di acquisto, l’età e lo stato d’uso del capo;
  • se il capo è stato danneggiato, il tintore deve risarcire il danno in proporzione al ridotto utilizzo del vestito;
  • nel caso in cui il capo sia irrimediabilmente danneggiato e sia impossibile il suo utilizzo valgono le regole dello smarrimento.
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