Superbonus 110 % proroga e procedure: tutte le scadenze dovranno essere riviste, dice il Governo

Il rinnovo della misura del Superbonus è contenuto in una nota di aggiornamento al Def. Ecco cosa prevede. 

E’ stata resa pubblica la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, il Def, che traccia il piano delle spese a Palazzo Chigi per i prossimi tre anni. Ebbene, nel Def, è contenuta la proroga al superbonus 110%. Grazie alla misura, chi esegue una ristrutturazione fino al 30 giugno 2022 può contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico. Il Superbonus è stato introdotto con il Decreto Rilancio e vale per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Del resto, Mario Draghi non aveva lasciato molti dubbi al riguardo riferendo che, visto gli ottimi dati ottenuti nel 2021, la misura sarebbe andata incontro a proroga. Attualmente, non sono note ancora la specifiche della misura dal momento che non è chiaro con quali fondi sarà riconfermata la misura.

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Infatti, il Superbonus ha dato una notevole spinta al mercato immobiliare italiano, incentivando i lavori di ristrutturazione. Secondo i dati dell’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, riportano che dall’inizio dell’applicazione del Superbonus si sono registrati investimenti per 7,5 miliardi di euro. “Con la prossima Legge di Bilancio 2022-2024 […] sarà previsto il prolungamento di diverse misure di rilievo economico e sociale, fra cui il Fondo di Garanzia per le Pmi e gli incentivi all’efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi”.

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Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio. Sono escluse le nuove abitazioni in quanto gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile.

Il bonus si applica a:

  • Interventi di isolamento termico: in questo caso la detrazione spetta per una spesa massima di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità; di 30.000 euro moltiplicati per il numero i unità immobiliari se l’edificio ha più di 8 unità abitative; di 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio ma con accesso autonomo all’esterno.
  • Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Gli impianti centralizzati devono essere dotati di: generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A; generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche; apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%; collettori solari.

La spesa può essere sostenuta da:

  • condomini
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
    Istituti autonomi case popolari (IACP); istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e dalle associazioni sportive dilettantistiche.

 

 

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