Autovelox, sanzione annullata dai giudici. D’ora in poi sarà molto più difficile multare

La presenza dell’autovelox deve essere adeguatamente segnalata altrimenti la multa è nulla. A dirlo, la Cassazione.

Gli autovelox sono strumenti indispensabili per la sicurezza stradale che aiutano a monitorare la velocità dei veicoli sulle strade, sia in modalità automatica che sotto supervisione delle forze dell’ordine. Se viene rilevata una velocità superiore al consentito glia autovelox fanno scattare immediatamente la multa per eccesso di velocità. Esiste un margine di tolleranza sulla velocità calcolata dagli autovelox che dovrebbero, in teoria, essere tarati sui limiti massimi di velocità sulle strade italiane: 50 Km/h sulle strade di città, 90 Km/h sulle strade extraurbane secondarie, 110 Km/h sulle strade extraurbane principali e 130 Km/h sulle autostrade, come previsto dal Codice della Strada.

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Questo senza contare tutte le restrizioni basate su chi e dove guida. La velocità deve essere ridotta sulle curve pericolose, davanti a scuole e ospedali, in caso si guidi mezzi dal peso superiore a 3,5 tonnellate o se si è neo patentati. Gli autovelox, per la semplice natura di essere delle macchine, non possono prendere in esame queste eccezioni, e a parte rarissimi casi, sono tarati sulle velocità standard, con però un margine dovuto agli errori di calcolo.

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Le società che costruiscono gli autovelox sanno che ci possono essere dei piccoli errori di calcolo. Per questo gli autovelox hanno tutti un margine di tolleranza sulle velocità massime, compresi anche nel Codice della Strada, di 5 Km/h sulle velocità fino a 100 Km/h. Per strade con velocità massima superiore, come le autostrade, il limite di tolleranza è pari al 5% del valore eccedente. Oltre a questo, le macchine sono programmate per arrotondare i calcoli per difetto, in modo da dare ancora più vantaggio agli automobilisti. Attenzione però perché, se non adeguatamente segnalato, la multa è nulla. A dirlo la Cassazione che ha rigettato un ricorso presentato dal comune di Feltre, in provincia di Belluno.

Lo dice la Cassazione

La Cassazione ha infatti dato ragione ad un automobilista che si era opposto a una sanzione comminata per aver superato di 15 Km/h la velocità massima consentita: 85Km/ invece di 70 Km/h). La misurazione era stata effettuata con lo “Scout speed” installato in un veicolo dei vigili urbani: la multa era già stata ritenuta illegittima anche dal giudice di pace e dal tribunale. I Giudici hanno stabilito che in attuazione del generale obbligo di preventiva e ben visibile segnalazione, “contempla la possibilità di installare sulla autovetture dotate del dispositivo Scout speed messaggi luminosi contenenti l’iscrizione “controllo velocità” o “rilevamento della velocità, visibili sia frontalmente che da tergo”.

Le “molteplici possibilità di impiego e segnalazione – conclude la Cassazione – sono correlate alle caratteristiche della postazione, fissa o mobile, sicché non può dedursi alcuna interferenza negativa che possa giustificare, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della strumentazione impiegata nella postazione di controllo mobile, l’esonero dall’obbligo della preventiva segnalazione”.

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