IMU, nessuno sconto. E devi pagarlo anche con la casa occupata da estranei

L’Imu va pagata anche sugli immobili abusivamente occupati. A dirlo, una sentenza della Corte di Cassazione

La temuta Imu, la tassa sulla casa che prevede il pagamento in acconto e saldo senza possibilità di rateizzazione, se non in determinati casi, va pagata senza se e senza ma, anche sugli immobili abusivamente occupati e che, quindi, non producono reddito per il loro legittimo proprietario. A dirlo una sentenza della Corte di Cassazione, analizzata dal Sole 24 Ore, che ha evidenziato come il fatto “non incide sull’obbligo del proprietario di corrispondere l’Imu”. Al contrario, la Commissione tributaria regionale del Lazio si è più volte espressa a favore dei contribuenti che avevano presentato ricorso contro l’Agenzia delle Entrate per opporsi all’obbligo di pagamento nel caso citato. La suprema Corte, però, si è rifatta ad un articolo del decreto Sostegni-bis che prevede l’esenzione Imu per il 2021 alle sole persone fisiche, che possiedono un immobile concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto l’emissione di una convalida di sfratto.

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La Corte di Cassazione ha ricordato che il possesso, quale presupposto impositivo, è riferito a tutte le ipotesi che danno luogo alla soggettività passiva. Una condizione che non ricomprende solo la titolarità di diritti reali. La detenzione e la redditività dell’immobile sono irrilevanti dal momento che l’occupazione temporanea d’urgenza di un terreno da parte della Pa non priva il proprietario del possesso del bene, scrive Il Giornale. Il bene, continuerà a essere soggetto a tributi fino all’intervento del decreto di esproprio.

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L’imposta sugli immobili si paga a giugno e a novembre e da cui non c’è scampo. A parte la prima casa, nel caso in cui corrisponda anche alla residenza, grava su tutte le altre proprietà. Va ricordato che dal 1° gennaio 2020 l’IMU include sia la vecchia tassazione che la Tasi, la tassa sui servizi indivisibili. I versamenti prevedono il pagamento entro il 16 giugno dell’acconto e entro il 16 dicembre il saldo. Ma cosa accade in caso di mancato pagamento entro la scadenza?

Esiste la possibilità di effettuare un ravvedimento operoso, con l’applicazione di una sanzione ridotta a seconda del ritardo nel versamento. In questo caso la legge non consente di rateizzare l’importo da pagare. L’unica possibilità prevista è segue l’arrivo dell’accertamento fiscale. In questo caso la richiesta va presentata al comune di riferimento, con la possibilità di dividere la cifra fino a 72 rate. Il debitore deve però dimostrare di trovarsi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, secondo i commi 796 e 797 della legge di bilancio 2021. Inoltre, nel caso di un importo superiore a 6000,01 euro la rateizzazione non può essere inferiore a 36 rate.

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