La ex passa le notti con un altro? Devi continuare a pagarle il mantenimento, dicono i giudici

Secondo la decisione della Corte di Cassazione, anche se uno dei due ex si rifà una vita con un altro coniuge, non perde il diritto a ricevere almeno pare dell’assegno di divorzio. Ecco come funziona.

In caso di divorzio e conseguente passaggio in tribunale, il coniuge economicamente più debole ha diritto a un assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge economicamente più forte. Questo in virtù del fatto che un coniuge economicamente più debole avrebbe delle difficoltà maggiori a mantenere il proprio stile di vita senza la concorrenza del reddito dell’altro coniuge su cui ha potuto contare fino a quel momento. Nel caso però il coniuge economicamente debole si rifaccia una vita con un’altra persona, le cose cambiano, ma non di molto. L’ex coniuge, infatti, avrà ancora diritto a una parte dell’assegno concesso fino a quel momento.

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A dirlo è la sezione unioni civili della Corte di Cassazione, che in una recente sentenza ha decretato che il coniuge che si impegna in una nuova relazione solida ha comunque diritto a una parte dell’assegno determinato in sede di divorzio col precedente partner. Tuttavia ci sono delle conseguenze derivanti dalla scelta di rifarsi una vita. La Cassazione ha stabilito, che non sarà più possibile per l’ex coniuge percepire soltanto la liquidazione della parte compensativa dell’assegno, togliendo la componente assistenziale. Per quanto riguarda il metodo di liquidazione, la Corte di Cassazione ha determinato “l’erogazione di esso per un periodo circoscritto di tempo o la sua capitalizzazione, allo stato attuale possibili soltanto previo accordo tra le parti”. Sarà quindi essenziale la collaborazione del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari.

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La perdita di parte dell’assegno da parte dell’ex coniuge avviene quando questo comincia una relazione di convivenza giudizialmente accettata con una terza persona. Nel caso sia accertata questa convivenza di una terza persona con l’ex coniuge economicamente più debole, quest’ultimo, se privo dell’attualità dei mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al risarcimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge in funzione esclusivamente compensativa.

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