Cartelle esattoriali, cosa devi fare quando le ricevi

La funzione delle cartelle esattoriali è quella di ricordare i debiti dei cittadini nei confronti dello Stato. Possono essere per tasse, sanzioni e multe non pagate. Lo Stato ha mezzi per recuperare questi soldi, ma anche il cittadino ha dei diritti da far valere.

La funzione delle tasse in una società è quella di contribuire attivamente alla funzionalità dei servizi resi alla comunità di persone. I soldi delle tasse dovrebbero essere utilizzati per i servizi di sanità pubblica, sicurezza interna ed esterna, e altri servizi comunitari. Il pagamento delle tasse, perché questi sistemi funzionino, è obbligatorio e chi non paga riceve una cartella esattoriale: un fascicolo che ricorda il suo debito con il Fisco. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dei mezzi che possono essere attivati per recuperare i soldi del debito, come il pignoramento di stipendio e pensione, dei mobili e degli immobili, ma anche i cittadini possono far valere i loro diritti sulla questione.

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Il primo diritto che il cittadino può far valere è quello di proporre ricorso a un giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, per vizi di notifica del verbale di contravvenzione. Se il cittadino non ha mai ricevuto il verbale può chiedere l’annullamento della cartella. Stessa cosa è possibile in caso di prescrizione del diritto a riscuotere, di illegittima applicazione della maggiorazione per ritardo del pagamento o di duplicazione della sanzione.

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Attenzione quindi ai tempi di prescrizione, che rappresentano un diritto temporale del contribuente. Se il pagamento della cartella esattoriale avviene oltre tale soglia, scatta il diritto a non dover versare alcun pagamento. La prescrizione è di 10 anni per tutte le imposte dovute allo Stato, di 5 anni per le imposte dovute agli enti locali, per le sanzioni amministrative, le multe stradali e i contributi INPS e Inail, 3 anni per il bollo auto. Il cittadino può anche impugnare la cartella esattoriale per vizi propri, ovvero per vizi sopraggiunti dopo la notifica dell’accreditamento fiscale, vizi relativi alla omessa notifica dell’accertamento fiscale; vizi inerenti alla cartella stessa.

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