Da gennaio addio al contributo di solidarietà sulle pensioni. Cosa significa

Una sentenza della Corte di Cassazione capovolge il contributo di solidarietà sulle pensioni. Ecco cosa cambia

Stop al contributo di solidarietà sulle pensioni. A stabilirlo, una sentenza della Corte di Cassazione. Il contributo di solidarietà sulle pensioni superiori a 100mila euro lordi annui scadrà il prossimo 31 dicembre. Il contributo di solidarietà è infatti stato previsto dalla Legge di stabilità 2019 sugli assegni superiori a 100mila euro lordi annui e scadrà il prossimo 31 dicembre 2021 invece che il 31 dicembre 2023, come inizialmente previsto. La sentenza 234/2020 ha ridotto da cinque a tre anni il periodo di applicazione della decurtazione.

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Infatti, si specifica che le misure di contenimento della spesa previdenziale non possono avere durata superiore all’orizzonte temporale del bilancio di previsione dello Stato, cioè tre anni. “Nell’ambito strettamente previdenziale risulta evidente la tendenza dell’ordinamento a non proiettare oltre il triennio valutazioni e determinazioni cui si addice uno spazio di osservazione più circoscritto, come testimonia l’evoluzione della disciplina del coefficiente di trasformazione del montante individuale dei contributi”, si legge nella dichiarazione. Il contributo è stato articolato in cinque scaglioni a partire dagli assegni superiori a 100mila euro lordi l’anno e ha coinvolto esclusivamente i trattamenti pensionistici diretti erogati dall’INPS, di cui ci sia almeno una parte liquidata con le regole retributive,

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Cosa cambia

Da gennaio 2022 resta invece la perequazione ridotta con tre aliquote e scaglioni. La legge 145 del 2018 prevedeva una rivalutazione al 110% per le pensioni fino a tre volte il minimo, “con un meccanismo a scaglioni per quelle più alte”. Fino a fine anno, si applicheranno le aliquote che variano da quattro a cinque volte il contributo minimo. In questo modo, si arriverà ad una rivalutazione al 77% del tasso di riferimento fino a sei volte il minimo con indice al 52%; fino a otto volte il minimo con indice al 47%; fino a nove volte il minimo con indice al 45%; sopra nove volte il minimo con 40%”.

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