Lavoratori licenziati e riassunti con partita Iva, cosa dice l’Agenzie delle Entrate

I lavoratori licenziati possono essere riassunti con la partita iva? Ecco quali sono le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

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(foto: Pixabay)

Ci sono dei casi in cui i lavoratori licenziati possono essere riassunti con partita Iva. Un rapporto di lavoro può terminare sia a causa di una forzatura da parte del datore, che per scelta volontaria. Tuttavia è possibile riprendere il rapporto lavorativo.

In questo articolo, approfondiremo il tema della possibilità di un lavoratore licenziato di essere riassunto con partita Iva. Vi forniremo tutte le indicazioni possibili, sulla base di quelle che sono gli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate.

I lavoratori licenziati possono essere riassunti con partita Iva? Ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Il primo punto su cui fare attenzione è quello delle finte partite Iva. Ci sono casi in cui, infatti, alcuni lavoratori sono formalmente autonomi e dotati di P.I, ma in realtà lavorano a tutti gli effetti come dipendenti. Questo fenomeno è perseguibile dalle autorità giudiziarie. 

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Ovviamente, il vantaggio di un datore di lavoro nell’assumere un autonomo con partita Iva è rilevante. Questo, infatti, non pagherebbe alcun costo previdenziale e assicurativo, pur assicurandosi le prestazioni del lavoratore. 

Ma secondo la legge, i lavoratori licenziati possono essere riassunti con partita Iva? Prima di fornire una risposta completa, è necessario distinguere la partita Iva in regime ordinario o partita Iva in regime forfettario

Se nel primo caso, il lavoratore autonomo non è soggetto ad alcuna limitazione nell’esercizio della propria attività, per i regimi forfetari la storia cambia. Chi è in regime forfettario, infatti, deve stare attento a non superare una certa soglia di credito. Inoltre, vi è l’impedimento nel poter instaurare un rapporto di lavoro con l’ex datore di lavoro. 

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(foto: Pixabay)

Secondo la normativa, si registra ‘incompatibilità del regime forfettario della partite Iva con l’attività lavorativa, svolta in maniera prevalente, per il datore di lavoro (o ex) nei due anni precedenti. Questo vuol dire che un lavoratore, che entra in regime forfettario nel 2022, può esercitare in maniera esclusiva la sua attività nei confronti dell’ex datore di lavoro.

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I limiti alla prosecuzione dell’attività lavorativa avvengono anche in caso di possesso, nel precedente anno, di redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000€. Non è possibile accedere al regime forfettario in caso di cessione di terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi, residenza fiscale all’estero o cessione di fabbricati.

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