Bonus stagionali 2.400 euro, al via le domande: ecco chi può richiederlo

Attiva la procedura sul sito dell’Inps per fare domanda per il Bonus stagionali 2.400 euro. Ecco come richiederlo e a chi spetta. 

Lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo. Sono queste le categorie a cui sarà erogata un’indennità una tantum prevista dall’articolo 10 del Decreto Sostegni: “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”. 

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Tra le categorie più colpite dalla pandemia, infatti, c’è quella dei lavoratori stagionali. Per questo il Decreto Sostegni – varato dal Governo Draghi e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e diventato operativo lo scorso 23 marzo – ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ( poi 176 con la legge 18 dicembre 2020). Le domande sono attive sul sito Inps e c’è tempo fino al 31 maggio per la presentazione della domanda.

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“È da oggi on line la procedura che permette ai nuovi beneficiari di accedere al bonus di 2400 euro previsto dal DL Sostegni che hanno tempo fino al 31 maggio per presentare domanda”, ha annunciato l’ente previdenziale. Infatti, nella Circolare numero 65, l’ente ha precisato che “per consentire ai nuovi aventi diritto un sufficiente periodo di tempo per le domande, il termine per la presentazione delle stesse è stato posticipato da fine aprile al 31 maggio“.

Come fare domanda

La domanda dovrà quindi essere presentata dai nuovi beneficiari all’ente  in via esclusivamente telematica, attraverso l’apposito portale Inps con una delle seguenti le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni: PIN INPS; SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa l’indennità può essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Quando sarà erogato il sussidio?

Il sussidio sarà erogato in un’unica soluzione per compensare tre mesi di lavoro persi nel 2021 a causa delle chiusure. I richiedenti dovranno aver cessato involontariamente il rapporto lavorativo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Dl “Sostegni”, oltre ad aver prestato almeno trenta giornate di lavoro nel periodo appena citato. L’Inps ha poi precisato che tutti i soggetti che in passato ricevevano già sussidi economici previsti per tali categorie di lavoratori dal Decreto Ristori precedente, non dovranno inoltrare un’altra domanda all’ente previdenziale. Il sussidio sarà erogato dall’Istituto ai beneficiari con le modalità precedentemente indicate per il pagamento delle indennità già erogate.

In sostanza, chi ha già ricevuto questo tipo di ristoro nei mesi scorsi non dovrà inviare la domanda, ma riceverà le indennità automaticamente. Invece, i lavoratori che si apprestano solo ora a richiedere questo tipo di ristoro e che nei mesi scorsi non hanno ricevuto alcun sussidio, dovranno fare domanda all’Inps.

Le indennità sono cumulabili?

Le indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6 del decreto Sostegni non sono tra loro cumulabili. Le suddette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

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