Irpef, Ires e Irap: niente versamento il 30 giugno: ecco cosa cambia

L’Irpef, l’Ires e l’Irap sarebbero dovute essere versate ieri, 30 giugno, dalle Partite iva. Tuttavia, la data è slittata con una proroga di 20 giorni.

L’Irpef, l’Ires e l’Irap sarebbero dovute essere versate ieri, 30 giugno, dalle Partite iva. Tuttavia, la data è slittata con una proroga di 20 giorni. La proroga per il pagamento dell’Irpef è slittata infatti al 20 luglio 2021, ma soltanto per le partite IVA forfettarie e coloro che rientrano nel regime ISA. Prorogato anche il pagamento di IRES e IRAP al 20 luglio 2021 , con slittamento della scadenza dei pagamenti con maggiorazione dello 0,40%: le imposte dovranno essere versate inderogabilmente entro il 20 agosto 2021.

Leggi anche: Partite IVA, cambiano le modalità di pagamento delle imposte: le novità

L’Irpef – Imposta sul reddito delle persone fisiche – è l’imposta dovuta dalle persone fisiche che abbiano redditi fondiari, cioè dei fabbricati e dei terreni; di capitale; di lavoro dipendente; di lavoro autonomo; di impresa. Sono soggetti passivi dell’Irpef le persone fisiche residenti e non residenti in Italia. Il contribuente è tenuto a versare l’Irpef con un acconto e un saldo. Ogni anno si versa il saldo relativo all’anno precedente e un acconto relativo all’anno in corso. L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno incorso è superiore a 51, 65 euro, riferita all’anno precedente, sottratti le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute e le eccedenze. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo.

Leggi anche: Bonus dell’INPS: pioggia di soldi a chi lo richiede | Ecco come fare

Chi paga l’Ires

L’Ires è invece l’aliquota d’imposta sui redditi delle società, che in Italia è pari al 24%. Va versata dalle società per azioni e in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative; società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti in Italia; enti pubblici e privati residenti in Italia; organismi di investimento collettivo del risparmio; organizzazioni no profit; società e gli enti di ogni tipo. Sono esenti dall’imposta sulle società, i redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e di quelli con sede in Lussemburgo.

Chi paga l’Irap

L’Irap è invece l’imposta regionale sulle attività produttive che svolgano esercizio abituale nel territorio delle regioni di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Devono pertanto versare l’Irap le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d’impresa
le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo; gli esercenti attività di allevamento di animali e che determinano il reddito secondo un particolare calcolo che tiene conto del numero dei capi allevati; coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono del relativo regime semplificato; le società semplici; le società e gli enti soggetti all’Ires; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle societ; le società e gli enti di ogni tipo; gli enti privati diversi dalle società e i trust;
gli enti non commerciali; le Amministrazioni pubbliche.

Impostazioni privacy