Monopattini senza obbligo di assicurazione, ma chi paga in caso di incidente?

I monopattini elettrici sono sempre più utilizzati ma, attualmente, non vige l’obbligo di assicurazione. Chi paga, dunque, in caso di sinistro? 

Monopattini, che passione! Sono mezzi comodi, pratici ed economici che, specialmente nelle grandi città, stanno spopolando senza sosta. Eppure, non mancano le problematiche soprattutto a livello di sicurezza. Il decesso del 13enne milanese, morto dopo una caduta dal monopattino elettrico, ha riaperto il dibattito sulla reale sicurezza di questi mezzi, ormai utilizzatissimi nelle città. Proprio la mancanza di regole uniformi per la sicurezza sembra spingere verso l’elaborazione di nuove regole che ne disciplinino l’utilizzo. A spingere sono soprattutto i sindaci delle grandi città, che hanno ribadito la necessità di una normativa nazionale per evitare che l’utilizzo dei monopattini dia luogo ad episodi spiacevoli. Da inizio anno, sono sei le persone alla guida dei veicoli elettrici che hanno perso la vita.

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Attualmente, le norme in vigore prevedono che i monopattini elettrici possano circolare su strada pubblica, ad una velocità non superiore a 25 km/h che scende a 6 km/h in area pedonale. È obbligatorio installare sul mezzo il limitatore di velocità, tarando il limite di 25 km/h. A partire dal 1° gennaio 2020, i monopattini sono equiparati alle biciclette se non superano la potenza di 500 Watt e la velocità di 25 km/h. Ciò vuol dire che possono essere utilizzati su strada e sulle piste ciclabili, ma non sulle carreggiate extraurbane o sulle strade urbane che hanno limite di velocità più elevato di 50 km/h né. Non possono circolare neanche sui marciapiedi o negli spazi riservati ai pedoni.

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Chi paga? 

Tra le questioni in discussione, oltre all’utilizzo del casco, c’è l’obbligo di assicurazione che in un prossimo futuro diventerà quasi sicuramente obbligatorio. In questa direzione va il DDL presentato in Senato che prevede l’istituzione di obblighi e limiti più stringenti, come quello di indossare il casco, bretelle o giubbotto catarifrangente. Inoltre impone l’obbligo per il titolare del monopattino elettrico di stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile, a tutela del conducente e dei terzi in caso di incidenti con persone, animali o cose. Di conseguenza, le compagnie dovranno dotare i propri mezzi di un’assicurazione per responsabilità civile in grado di coprire i danni provocati dai conducenti o gli incidenti al conducente. Dovranno inoltre fornire il casco protettivo e il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Attualmente, pochissimi sono i privati che si sono dotati di assicurazione.

E per i sinistri? 

Cosa accade, dunque, in caso di incidenti? Se il conducente del monopattino con colpa è privo di assicurazione deve risarcire di tasca propria i danni all’auto e le eventuali lesioni fisiche provocate con un incidente. Se a provocare il sinistro è un minorenne, spetta ai genitori provvedere al risarcimento. Nel caso in cui sia stata sottoscritta un’assicurazione, è la compagnia a risarcire i danni. Se i danni superano il massimale, la differenza di costo è coperta dal conducente del monopattino. Nel caso in cui il guidatore del monopattino fugga dopo aver provocato il sinistro, non spetta alcun risarcimento al proprietario del veicolo. Se invece è l’automobilista ad aver provocato l’incidente, la compagnia assicurativa è chiamata a pagare i danni al conducente del monopattino. Il massimale è di 1,22 milioni di euro, a cui si aggiunge quello per risarcimento per eventuali lesioni fisiche di 6,07 milioni.

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