Avvocato incapace e negligente: quando puoi davvero rifiutare di pagarlo

Ci sono pochissimi casi in cui è possibile non pagare un avvocato. Ecco quali e quando si verificano. 

E’ una domanda che tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo posti: è possibile non pagare un professionista nel caso di un cattivo servizio? Ebbene, la risposta è che, in alcuni casi anche se rarissimi, è proprio possibile farlo. Uno di questi avviene nel caso  in cui, qualora il legale svolga la propria attività senza impegno, senza diligenza e senza scrupolo, si arrivi alla perdita di una causa. Attenzione, però, perché secondo la giurisprudenza, il legale deve risarcire il cliente solo se, in assenza dell’errore contestato, quest’ultimo avrebbe vinto il giudizio o avrebbe ottenuto un risultato più vantaggioso. Nel caso in cui, anche eliminando lo sbaglio professionale, l’esito del processo sarebbe stato identico, l’avvocato non è tenuto a risarcire. 

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E’ bene anche chiarire che la parcella dell’avvocato va sempre pagata, a prescindere dal risultato raggiunto. Come il medico si paga anche se non riesce a curare la malattia, allo stesso modo l’avvocato va pagato anche se questo perde la causa. Fa fede la prestazione, non l’esito. 

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Un altro caso in cui è possibile non pagare l’avvocato, attiene all’obbligo del professionista di dissuadere l’assistito dall’avviare cause perse in partenza. La Cassazione, in una sentenza di qualche tempo fa, ha specificato che il legale ha diritto al compenso solo se garantisce al cliente una possibilità di vittoria. Ma, se la sua prestazione si rivela totalmente inutile, non ha diritto all’onorario. Altro caso in cui non pagare l’avvocato è quando questi non fornisce al cliente tutte le informazioni obbligatorie prima del giudizio e non garantisce dunque la massima trasparenza nei contratti tra consumatore e professionista. Prima di avviare la prestazione professionale, il legale deve ottenere il consenso informato dal proprio assistito per avviare l’azione dopo avergli fornito tutte le informazioni utili e necessarie.

In tutti gli altri casi, l’avvocato va retribuito per la sua prestazione: se si sostituisce l’avvocato in corso di causa, bisogna comunque pagare al primo la parcella per l’opera già prestata, anche se questa è risultata poco efficace. Inoltre, anche quando il cliente non sottoscrive un mandato o una procura processuale, la parcella va corrisposta.

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