Pensione anticipata, dopo dovrai rinunciare ad altri redditi da lavoro. Ma c’è un’eccezione

Ecco cosa prevede Quota 100 per quanto riguarda la pensione anticipata ed altri redditi da lavoro. 

Quota 100 vieta il cumulo dei redditi da lavoro con quelli da pensione. A chiarirlo è il sito Money.it, che riporta la domanda di un utente, con un passato lavorativo da tecnico meccanico oltre che secondo coadiutore senza percepire nessun compenso nella tabaccheria della moglie. L’uomo in questione si domanda se, una volta andato in pensione, potrà aiutare ancora alcune ore in tabaccheria senza ricevere nessun compenso e senza rischiare la sospensione della pensione.

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La risposta è nel comma 3 dell’articolo 14 del decreto legge 4/2019 che prevede che la pensione quota 100 non è cumulabile, “a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendenti o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui“. Il divieto imposto da Quota 100, dunque, non è quello di lavorare bensì di cumulare redditi che derivino dal lavoro. Risulta possibile svolgere volontariato o una collaborazione familiare a titolo gratuito a patto che non si vada a cumulare redditi da lavoro con quelli da pensione per non vedersi sospendere il trattamento previdenziale.

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Lavoro con familiari, le norme 

In che modo la giurisprudenza inquadra i rapporti lavorativi tra parenti? Nel caso in cui il lavoro venga svolto da congiunti, si presume che la prestazione sia svolta a titolo gratuito e senza alcun rapporto di lavoro, purché sussistano determinate caratteristiche. Ad esempio, l’impresa deve essere individuale, gestita e organizzata con criteri prevalentemente familiari; l’attività deve essere prestata in favore del coniuge professionista oppure in favore di un socio di maggioranza o amministratore unico di società di persone. Per quanto riguarda l’iscrizione dei lavoratori familiari nelle Gestioni previdenziali INPS, nella nota n. 10478 del 21 giugno 2013, il Ministero del Lavoro ha chiarito che “la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della prestazione, così da escludere l’obbligo di iscrizione in capo al familiare. In alcune circostanze, inoltre, l’occasionalità può essere qualificata come regola generale da tenere conto in sede di verifica ispettiva”.

La presunzione di occasionalità è applicata alle prestazioni di pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, in veste di collaborazione gratuita, tale da non richiedere iscrizione nella Gestione assicurativa né da ricondurre alla subordinazione. L’attività non deve avere sistematicità e stabilità dei compiti, tantomeno presupporre comportamenti abituali e prevalenti.

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